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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24073/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un articolato complesso negoziale relativo alla dismissione di un immobile sito in Roma e alla successiva cessione delle quote della società veicolo che lo aveva acquistato. L'Amministrazione finanziaria ha notificato un avviso di accertamento per l'anno 2011, contestando al contribuente un'ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis l. 212/2000: secondo l'Ufficio, la costituzione della società veicolo, il subentro nel preliminare di acquisto dell'immobile, la rivalutazione delle quote e la loro cessione a terzi avrebbero avuto la funzione essenziale di trasformare una plusvalenza immobiliare, fiscalmente più onerosa, in una plusvalenza da cessione di partecipazioni, soggetta a regime agevolato. L'accertamento recuperava a tassazione IRPEF, addizionali e sanzioni. In appello la decisione di merito aveva escluso l'abuso sul rilievo che l'operazione era sorretta da valide ragioni economiche extrafiscali e che il vantaggio fiscale era coerente con la disciplina agevolativa vigente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse svalutato in modo atomistico gli indizi, soprattutto il dato temporale e la sequenza ravvicinata degli atti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e violazione del d.lgs. 546/1992, per asserita apoditticità del ragionamento; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., in particolare il finanziamento dell'operazione da parte dell'acquirente finale, la partecipazione al bando della società originaria e la limitata operatività successiva della società veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e comunque infondato, poiché la sentenza d'appello aveva esaminato la vicenda in modo globale e logico-cronologico, valutando tutti gli elementi e concludendo che non ricorressero gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto. Ha respinto il secondo motivo escludendo la motivazione apparente: la decisione di merito conteneva una ricostruzione comprensibile del fatto, delle posizioni delle parti, delle ragioni economiche dell'operazione e del perché il vantaggio fiscale non fosse indebito alla luce della scelta legislativa agevolativa. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché i fatti lamentati come omessi erano stati comunque esaminati dal giudice di merito, il quale li aveva semplicemente apprezzati diversamente; inoltre la ricorrente non aveva adeguatamente illustrato la decisività dei fatti invocati. Ne è seguita la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di legittimità in favore del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212

    La norma sull'abuso del diritto richiede la presenza dei suoi elementi costitutivi; nella specie la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui tali elementi non erano integrati, poiché l'operazione era sorretta anche da ragioni economiche extrafiscali e il vantaggio fiscale conseguito era coerente con una scelta legislativa agevolativa.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La verifica delle presunzioni richiede un apprezzamento non parcellizzato degli indizi, da valutare in termini di gravità, precisione e concordanza; il sindacato di legittimità è possibile solo se il giudice di merito disattenda i criteri giuridici della prova presuntiva.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata ricondotta alla correttezza della valutazione probatoria del giudice di merito, senza che emerga una violazione dei criteri legali di valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo che denuncia violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; è ammissibile solo se il giudice abbia violato i criteri giuridici di formazione della prova presuntiva o la disciplina sostanziale applicabile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento della decisione o il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto per la struttura e la motivazione della sentenza tributaria, ritenuta nella specie adeguata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve esporre il ragionamento decisorio; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente è configurabile solo in presenza di un vizio radicale della motivazione, non quando la sentenza sia semplicemente sintetica o non condivisibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori o il diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato come ulteriore profilo di inammissibilità del motivo, in quanto le doglianze non rispettavano il paradigma del vizio denunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 1401 c.c.

    È richiamato per qualificare il subentro della società veicolo nel preliminare, rilevando che essa deve essere considerata parte ab origine dell'operazione.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È la disposizione che disciplina la tassazione delle plusvalenze immobiliari, richiamata dall'Ufficio per sostenere la riqualificazione dell'operazione come cessione immobiliare.

  • d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106

    La Corte considera la disciplina agevolativa sul regime di cessione delle partecipazioni come espressione di una scelta legislativa che rende non indebito il vantaggio fiscale conseguito nei limiti della legge.

  • l. 28 dicembre 2001, n. 48, art. 5

    È richiamata come base del regime agevolato sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, prorogato per il 2011.

Massime di principio

  • Nel sindacare l'uso delle presunzioni semplici, il giudice deve valutare gli indizi in modo complessivo e non atomistico, verificando gravità, precisione e concordanza; il ricorso per cassazione è inammissibile se mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'abuso del diritto non può essere affermato quando l'operazione, pur fiscalmente vantaggiosa, sia coerente con una disciplina agevolativa espressamente voluta dal legislatore e risulti sorretta da apprezzabili ragioni economiche extrafiscali.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non lo è se la sentenza ricostruisce i fatti, valuta gli elementi decisivi e spiega, sia pure sinteticamente, le ragioni del decisum.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso; non ricorre quando il fatto sia stato comunque esaminato, ancorché il giudice ne abbia dato un apprezzamento diverso o non abbia trattato ogni singolo elemento di prova.
  • In materia tributaria, la riqualificazione di una sequenza negoziale come operazione abusiva richiede la dimostrazione di un vantaggio fiscale indebito e dell'assenza di valide ragioni economiche sostanziali; in presenza di una diversa lettura plausibile supportata dal giudice di merito, la censura di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

Testo integrale

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