Sentenza del 12/07/2018 n. 18399 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, contestando alla società la deduzione di una sopravvenienza passiva derivante dalla svalutazione del magazzino e dai versamenti dei soci a copertura delle perdite, nonché la deducibilità del costo di acquisizione di partecipazioni ritenuto sproporzionato, di costi di start-up e di spese per consulenze relative al franchising e a una transazione. La società aveva impugnato l'accertamento per difetto di motivazione, mancata valutazione delle osservazioni e infondatezza dei singoli rilievi. Dopo l'esito sostanzialmente favorevole nei gradi di merito, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizi di motivazione e violazioni di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. La causa è stata ritenuta non adeguatamente esposta, perché il ricorso riproduceva integralmente numerosi atti e documenti, rendendo difficoltosa l'individuazione delle questioni e delle specifiche censure rivolte alla sentenza impugnata, in violazione dei requisiti di sinteticità e autosufficienza previsti per il ricorso per cassazione, in particolare dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato della società, relativo al difetto di motivazione dell'avviso e alla mancata considerazione delle osservazioni, è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa.
La Corte ha ritenuto che la riproduzione integrale e non selettiva degli atti processuali violi il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti e renda il ricorso privo di adeguata autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Sono state richiamate le diverse forme di censura prospettate dall'Agenzia, relative a violazioni di legge, nullità processuali e vizi della motivazione; tali censure non sono state esaminate nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Legge n. 289 del 2002, art. 14, comma 3
Era richiamata dall'accertamento in relazione alla svalutazione o eliminazione di attività di magazzino; la questione sostanziale non è stata decisa dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 5
Era invocato dall'Agenzia per sostenere la limitata deducibilità dei versamenti dei soci a copertura delle perdite; anche questa questione non è stata esaminata nel merito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
È stato richiamato in relazione al requisito di inerenza e alla deducibilità dei costi; la Corte non ha valutato la fondatezza sostanziale della contestazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
Era richiamato in relazione ai poteri di rettifica dell'Amministrazione finanziaria; la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
La società aveva dedotto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per mancata allegazione dei processi verbali di constatazione; il motivo incidentale è rimasto assorbito.
Legge n. 212 del 2000, art. 12
La società aveva contestato la mancata considerazione delle proprie osservazioni; la questione non è stata esaminata perché il ricorso incidentale era condizionato e il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.
È stato richiamato dalla società in relazione all'obbligo di motivazione dell'azione amministrativa; anche tale doglianza è stata dichiarata assorbita.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Disciplina il ricorso per cassazione nel processo tributario ed è stato richiamato per i motivi del ricorso incidentale della società, rimasti assorbiti.
Era stato invocato dall'Agenzia in tema di onere della prova; la Corte non ha affrontato il merito della relativa censura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario esporre i fatti e le censure in modo sintetico, selettivo e autonomamente comprensibile; la mera riproduzione integrale di avvisi, memorie, sentenze e altri documenti può comportare l'inammissibilità.
- Ogni motivo deve indicare chiaramente quale parte della sentenza viene impugnata, quale errore viene attribuito al giudice e perché tale errore è decisivo; non è sufficiente riproporre il contenuto degli atti o delle contestazioni di merito.
- Il requisito di autosufficienza non implica la trascrizione integrale dei documenti, ma l'indicazione delle parti realmente rilevanti, accompagnata dalla spiegazione del loro collegamento con la censura proposta.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, un ricorso incidentale proposto in via condizionata normalmente non viene esaminato, perché viene dichiarato assorbito.
- Una decisione di inammissibilità per vizi formali del ricorso non costituisce necessariamente una valutazione sulla fondatezza sostanziale delle questioni fiscali controverse.
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