Sentenza del 12/07/2018 n. 1400 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Abuso del diritto - Operazione priva di ragioni economiche apprezzabili - Avviso di accertamento - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La S. s.r.l. ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la detrazione IVA di euro 109.054,28 relativa all'acquisto, nel 2010, di un immobile industriale da una società collegata e con compagine sociale sostanzialmente coincidente. La contribuente ha sostenuto, tra l'altro, la violazione del contraddittorio procedimentale, l'applicabilità della procedura prevista dall'art. 37-bis del DPR 600/1973, il diritto alla detrazione anche in assenza del pagamento integrale della fattura e l'insussistenza dell'abuso del diritto. L'Ufficio ha invece rilevato l'assenza di un effettivo esborso finanziario, l'accollo di debiti anche erariali, la mancata corresponsione e il mancato versamento dell'IVA, la successiva locazione dell'immobile alla società venditrice e gli ulteriori elementi indicativi di una struttura societaria meramente interposta, ritenendo l'operazione finalizzata esclusivamente al risparmio fiscale.
La decisione
La CTR Toscana, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha respinto l'impugnazione della società. Ha ritenuto che il divieto di abuso del diritto costituisse un principio generale dell'ordinamento, applicabile anche al di fuori delle ipotesi tassative dell'art. 37-bis del DPR 600/1973 e, per i fatti anteriori al D.Lgs. 128/2015, non subordinato agli specifici adempimenti procedurali previsti da tale norma. La compravendita è stata giudicata priva di ragioni economicamente apprezzabili e finalizzata alla detrazione e al rimborso indebito dell'IVA. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché il termine previsto era stato rispettato; in ogni caso, per l'IVA, la contribuente non aveva indicato ragioni concrete che avrebbe potuto far valere in un contraddittorio tempestivo. L'avviso di accertamento è quindi rimasto valido e la società è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
Il divieto di abuso del diritto rappresenta un principio generale dell'ordinamento nazionale ed europeo.
Vieta il conseguimento di vantaggi fiscali mediante l'uso distorto di strumenti giuridici, anche quando l'operazione non violi formalmente una specifica disposizione, se mancano valide ragioni economiche. Il contribuente deve dimostrare l'esistenza di ragioni economicamente apprezzabili.
Art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600
Gli adempimenti procedurali previsti dal citato art. 37-bis si riferiscono esclusivamente ai casi tassativamente indicati.
Per gli accertamenti anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2015, la procedura e il contraddittorio specificamente previsti dall'art. 37-bis non erano richiesti per ogni contestazione di abuso del diritto, ma soltanto per le fattispecie tassativamente comprese nella norma.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Essendo stato rispettato il termine ivi previsto.
La mancata o contestata redazione del processo verbale non comporta automaticamente la nullità dell'avviso se il termine previsto dalla norma è stato rispettato. In materia di IVA, inoltre, il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere nel contraddittorio.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24823 del 9 dicembre 2015
La violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati.
Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale rileva solo se il contribuente dimostra in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto dedurre; non è sufficiente una contestazione astratta o meramente formale.
Cassazione n. 10909/2016
Non può dirsi sussistente, nel caso di specie, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 essendo stato rispettato il termine ivi previsto.
La Corte ha cassato con rinvio la precedente decisione, escludendo la violazione dell'art. 12, comma 7, e demandando al giudice del rinvio la nuova valutazione della controversia.
Cassazione n. 3533/2018
Il divieto di abuso del diritto rappresenta un principio generale dell'ordinamento nazionale ed europeo.
Conferma che l'abuso del diritto è un principio generale e che l'assenza di ragioni economiche apprezzabili, unitamente al vantaggio fiscale indebito, può giustificare il recupero dell'imposta.
Massime di principio
- Un'operazione formalmente lecita può essere contestata come abuso del diritto se, valutata nel suo complesso, non presenta una concreta sostanza economica ed è principalmente diretta a ottenere un vantaggio fiscale.
- La presenza di società collegate, trasferimenti senza effettivi esborsi, accolli di debiti, mancato versamento dell'IVA e successiva restituzione dell'immobile nella disponibilità della società originaria costituisce un insieme di indizi rilevanti, da valutare unitariamente.
- Il contribuente deve documentare le ragioni economiche dell'operazione, come esigenze finanziarie, riorganizzazione aziendale, tutela patrimoniale o effettive finalità industriali; la mera esistenza di un contratto valido non è sufficiente.
- Per gli accertamenti anteriori al D.Lgs. 128/2015, la contestazione generale dell'abuso del diritto non richiedeva necessariamente l'attivazione della procedura prevista dall'art. 37-bis del DPR 600/1973, salvo che ricorresse una fattispecie espressamente inclusa nella norma.
- In materia di IVA, l'assenza o l'inadeguatezza del contraddittorio non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: il contribuente deve indicare specificamente quali argomentazioni o prove avrebbe potuto presentare e dimostrare che non si tratta di una difesa meramente formale.
- Il diritto alla detrazione IVA richiede un'operazione effettiva e coerente con un'attività economica reale; non può essere utilizzato per ottenere un vantaggio fiscale nell'ambito di una costruzione negoziale meramente artificiosa.
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