Sentenza del 12/07/2018 n. 564 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene in ambito di classificazione tariffaria di accessori in ghisa per sistemi di rilevazione ed estinzione di incendi. Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione tariffaria - Nomenclatura combinata - Sottovoci 7307 11 10, 7307 19 10 e 7307 19 90 - Accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la classificazione tariffaria di accessori fusi in ghisa a grafite sferoidale destinati a sistemi antincendio. Sosteneva che tali prodotti dovessero rientrare nella sottovoce 7307 11 10, relativa agli accessori di ghisa non malleabile, poiché la ghisa sferoidale non diventa malleabile mediante trattamento termico e presenta una struttura diversa dalla ghisa malleabile. L'amministrazione doganale li aveva invece classificati prima nella sottovoce 7307 11 10 e successivamente nella 7307 19 10, relativa alla ghisa malleabile.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli accessori in ghisa a grafite sferoidale non rientrano né nella sottovoce 7307 11 10, perché tale ghisa è deformabile, almeno in certa misura, sotto compressione, né nella sottovoce 7307 19 10, perché costituisce una categoria distinta dalla ghisa malleabile nella classificazione tecnica standardizzata. Devono quindi essere classificati nella sottovoce residuale 7307 19 90. La Corte ha inoltre disapplicato, in parte, le note esplicative della Commissione e il parere del Comitato del codice doganale, nella misura in cui estendevano la nozione di ghisa malleabile alla ghisa a grafite sferoidale. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, allegato I, Nomenclatura combinata
La voce 7307 riguarda gli "accessori per tubi ... di ghisa, ferro o acciaio"; le sottovoci rilevanti sono 7307 11 10, 7307 19 10 e 7307 19 90.
La classificazione deve essere effettuata in base al testo delle voci e delle sottovoci. La sottovoce 7307 19 90 ha natura residuale e comprende gli accessori fusi che non rientrano nelle categorie specifiche precedenti.
Regola generale 1 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono puramente indicativi; la classificazione è determinata dal testo delle voci e dalle note.
La classificazione tariffaria deve fondarsi innanzitutto sul testo giuridicamente vincolante delle voci e delle note, non sui titoli o su considerazioni meramente descrittive.
Regola generale 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata dal testo di tali sottovoci e dalle note di sottovoci.
Le sottovoci devono essere confrontate secondo il loro livello gerarchico e non possono essere messe a confronto in modo diretto quando non hanno lo stesso valore. Non è quindi corretto ricondurre automaticamente ogni prodotto escluso dalla sottovoce 7307 19 10 alla sottovoce 7307 11.
Note esplicative della Nomenclatura combinata relative alla sottovoce 7307 19 10
Il termine "ghisa malleabile" comprende anche la ghisa a grafite sferoidale.
Le note esplicative hanno valore interpretativo ma non vincolante e non possono estendere o modificare il significato risultante dalla Nomenclatura combinata. La parte che includeva la ghisa sferoidale nella ghisa malleabile è stata pertanto disattesa.
Regolamento (UE) n. 1025/2012 e norma europea EN 1560:2011
La classificazione tecnica standardizzata distingue la ghisa malleabile, identificata dal codice EN-GJM, dalla ghisa a grafite sferoidale, identificata dal codice EN-GJS. Tale distinzione ha contribuito a escludere la ghisa sferoidale dalla sottovoce specifica per la ghisa malleabile.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale occorre privilegiare le caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto e il testo vincolante della Nomenclatura combinata.
- Le note esplicative e i pareri dei comitati doganali sono strumenti utili, ma non possono modificare o ampliare la portata giuridica delle sottovoci tariffarie.
- Quando un prodotto non rientra nella definizione tecnica di una sottovoce specifica, non deve essere automaticamente classificato nella categoria contrapposta: va verificata la struttura gerarchica della nomenclatura e, se necessario, applicata la sottovoce residuale.
- Le classificazioni tecniche standardizzate e le differenze nella composizione o nel processo produttivo possono essere decisive per distinguere materiali apparentemente simili ai fini doganali.
- Una caratteristica funzionale comune, come la deformabilità, non basta da sola a ricondurre un materiale a una categoria tariffaria se la nomenclatura o la classificazione tecnica lo considera una categoria distinta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 763 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 1400 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 1424 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 4954 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →