Sentenza del 12/07/2018 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cartella esattoriale - Mancata opposizione - Intangibilità della pretesa contributiva - Azione diretta alla esecuzione del giudicato - Termine prescrizionale decennale ordinario ai sensi dell' art. 2946 c.c..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato due intimazioni di pagamento relative a una cartella esattoriale non opposta, sostenendo principalmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, in particolare dei contributi previdenziali, ai sensi della legge n. 335/1995 e dell'art. 2948, comma 4, c.c. Ha inoltre contestato la mancata notificazione di atti interruttivi, la mancata allegazione degli atti prodromici e l'assenza dei criteri di calcolo degli importi richiesti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello. La mancata opposizione della cartella, regolarmente notificata e non contestata, ha reso irretrattibili i crediti in essa contenuti, impedendo di rimetterne in discussione la debenza o la prescrizione originaria. Secondo il Collegio, dopo la definitività della cartella può prescriversi soltanto l'azione di riscossione, soggetta al termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., in quanto la cartella costituisce titolo esecutivo. Il termine decennale non è stato applicato direttamente in virtù dell'art. 2953 c.c., che riguarda le sentenze passate in giudicato, ma sulla base del combinato disposto della disciplina della riscossione e dell'art. 2946 c.c. Le spese del grado sono state compensate in ragione dell'oscillazione della giurisprudenza.
Norme richiamate
Art. 2946 cod. civ.
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
È stato ritenuto applicabile all'azione di riscossione fondata su una cartella divenuta definitiva per mancata opposizione. Il termine per procedere alla riscossione è quindi ordinariamente decennale.
Art. 2953 cod. civ.
Non è stato applicato direttamente, poiché riguarda la prescrizione dei diritti riconosciuti da una sentenza passata in giudicato. La sentenza lo richiama solo come termine di raffronto, rilevando che la cartella non opposta produce effetti analoghi quanto alla stabilizzazione della pretesa, ma il termine decennale deriva dall'art. 2946 c.c.
Art. 3, comma 9, legge n. 335/1995
Il termine quinquennale invocato dal contribuente per i contributi previdenziali non è stato ritenuto applicabile, perché la mancata opposizione alla cartella ha reso definitiva e irretrattabile la pretesa contributiva.
Art. 2948, comma 4, cod. civ.
Il termine quinquennale relativo alle prestazioni periodiche è stato escluso dopo la definitività della cartella, poiché la controversia non riguardava più il diritto contributivo originario, ma soltanto l'azione esecutiva per riscuotere un titolo ormai stabilizzato.
D.P.R. n. 602/1973
La disciplina della riscossione, non prevedendo nel caso esaminato un termine abbreviato specifico per l'azione esecutiva successiva alla cartella definitiva, è stata coordinata con l'art. 2946 c.c., conducendo all'applicazione del termine decennale.
Massime di principio
- La mancata opposizione tempestiva di una cartella regolarmente notificata rende normalmente irretrattabile la pretesa: in una successiva intimazione di pagamento non è più possibile contestare nel merito l'esistenza o la prescrizione originaria del credito.
- Dopo la definitività della cartella, la questione si sposta dalla prescrizione del credito originario alla prescrizione dell'azione di riscossione. Secondo l'orientamento applicato in questa decisione, tale azione è soggetta al termine ordinario decennale.
- Il termine decennale non discende automaticamente dall'art. 2953 c.c., perché una cartella non opposta non equivale a una sentenza passata in giudicato; deriva invece dall'art. 2946 c.c. e dalla natura esecutiva della cartella, in assenza di una diversa previsione.
- Le contestazioni relative alla notifica, agli atti prodromici o ai criteri di calcolo devono essere sollevate tempestivamente contro la cartella o contro il primo atto successivo validamente notificato; non possono essere recuperate dopo che la pretesa si è consolidata, salvo specifici vizi propri dell'atto successivo.
- La soluzione dipende dalla corretta prova della notifica della cartella e dall'eventuale esistenza di atti successivi idonei a interrompere la prescrizione: se la notifica non è provata o l'atto è radicalmente nullo, la valutazione può essere diversa.
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