Sentenza del 12/07/2018 n. 763 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Notifica - Regime di trasparenza nelle società di capitali -Applicabilità disciplina società di persone - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli accertamenti sostenendo, in via preliminare, la nullità degli atti perché notificati nel 2012 a una società già cancellata dal registro delle imprese nel 2011. Hanno inoltre contestato la legittimità delle fatture oggetto di ripresa, la duplicazione della tassazione e l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento del reddito della società e quello del reddito imputato ai soci. La società aveva optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 TUIR.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi dei soci, ritenendo nullo l'accertamento principale e conseguentemente illegittimi gli accertamenti nei loro confronti. La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha riunito gli appelli dell'Amministrazione e li ha accolti, riformando integralmente la decisione di primo grado. Ha stabilito che il regime di trasparenza, pur opzionale per le società di capitali, assorbe ai fini fiscali la disciplina delle società di persone; pertanto non sussiste la pregiudizialità tra accertamento societario e accertamento ai soci e la cancellazione della società dal registro delle imprese non rende invalidi gli accertamenti nei confronti dei soci. Gli atti sono stati ritenuti legittimi anche nel merito, poiché le fatture contestate risultavano non inerenti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui la genericità dell'oggetto, gli importi rilevanti, l'assenza di contratti e la mancanza di riscontri oggettivi. I contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 10.000 euro per il primo grado e 10.000 euro per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Articoli 115 e 116 del TUIR
Regime di imputazione del reddito per trasparenza
Quando una società di capitali opta per la trasparenza fiscale, il reddito viene imputato direttamente ai soci e, ai fini impositivi, il regime opera in modo assimilabile a quello delle società di persone. Viene così meno la necessità di una pregiudizialità tra l'accertamento della società e quello dei soci.
Cassazione, sentenze n. 9094/2017 e n. 15034/2017
I precedenti sono richiamati a sostegno della validità dell'accertamento nei confronti dei soci anche quando la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, in presenza del regime di trasparenza fiscale.
Massime di principio
- L'opzione per il regime di trasparenza di una società di capitali comporta, ai fini dell'imposizione del reddito, un funzionamento assimilabile a quello delle società di persone: il reddito societario viene imputato direttamente ai soci secondo le rispettive partecipazioni.
- In regime di trasparenza, l'accertamento del reddito imputato ai soci non richiede necessariamente la preventiva definizione o validità di un autonomo accertamento notificato alla società; la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina automaticamente la nullità degli atti rivolti ai soci.
- La deducibilità e l'inerenza delle fatture devono essere dimostrate con documentazione e riscontri oggettivi. Fatture generiche, prive di contratti, descrizioni dettagliate o prova concreta delle prestazioni possono essere disconosciute anche se formalmente emesse.
- L'utilizzo di strumenti informatici o attività di mailing non elimina l'onere di documentare adeguatamente il rapporto commerciale, la prestazione resa, il relativo corrispettivo e la sua effettiva utilità per l'impresa.
- In caso di contestazione, il contribuente deve provare non solo l'esistenza formale della fattura, ma anche l'effettività, l'inerenza e la congruità dell'operazione sottostante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 564 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 1400 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 1424 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 12 lug 2018Sentenza del 12/07/2018 n. 4954 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →