Sentenza del 12/07/2018 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ritenuta IRPEF - azione di rimborso derivante da sentenza emessa dalla Corte Di Giustizia Europea - termine di decadenza ex art. 38 d. P.R. n. 602/1973 - Vige.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso di somme versate a titolo di ritenuta IRPEF, fondando la pretesa anche sugli effetti di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La questione riguardava l'applicabilità del termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, pari a 48 mesi dalla data del versamento diretto, anche quando il diritto al rimborso sia collegato a una successiva pronuncia della Corte di Giustizia.
La decisione
La domanda di rimborso è stata ritenuta soggetta al termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. La sentenza della Corte di Giustizia, pur potendo avere efficacia retroattiva, non può riaprire rapporti già definitivamente esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione. Pertanto, decorso il termine dalla data del versamento, il contribuente non può ottenere il rimborso sulla base della successiva pronuncia europea.
Norme richiamate
Termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento per la richiesta di rimborso dei versamenti diretti.
Il termine decadenziale si applica anche alle richieste di rimborso fondate su una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. L'efficacia retroattiva della pronuncia europea non incide sui rapporti già esauriti per decorso del termine di decadenza o di prescrizione.
Massime di principio
- Una sentenza della Corte di Giustizia può produrre effetti retroattivi, ma non consente normalmente di recuperare somme quando il rapporto fiscale sia già definitivamente esaurito per decadenza o prescrizione.
- Per le richieste di rimborso di versamenti diretti occorre verificare il rispetto del termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data del versamento.
- La successiva emersione dell'illegittimità o incompatibilità europea del prelievo non elimina automaticamente i termini procedurali già maturati.
- Chi intende chiedere un rimborso deve presentare l'istanza entro il termine applicabile, senza attendere necessariamente una pronuncia giudiziaria successiva che confermi l'illegittimità del tributo.
- Il principio è coerente con Cass. n. 13676/2014: l'efficacia retroattiva delle decisioni europee incontra il limite dei rapporti ormai chiusi secondo le regole nazionali di prescrizione e decadenza.
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