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Sentenza

Sentenza del 12/07/2018 n. 1424 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Presupposto e soggetti passivi dell' imposta - Preliminare di vendita - Esecuzione a seguito di passaggio in giudicato della sentenza - Decorrenza obbligo pagamento tributo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'ICI per gli anni 2009-2011 e all'IMU per il 2012, sostenendo, tra l'altro, di non essere stati soggetti passivi nel periodo considerato. La proprietà degli immobili era stata loro attribuita nell'ambito di una complessa controversia giudiziaria, originata da un preliminare di vendita del 7 maggio 1974 e definita con una sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. I contribuenti sostenevano che il trasferimento della proprietà si fosse perfezionato soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione, avvenuto il 9 novembre 2011, e che la loro mancata disponibilità materiale degli immobili, occupati da terzi, escludesse comunque l'obbligo tributario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto solo parzialmente l'appello del Comune. Ha stabilito che per il periodo dal 2009 all'8 novembre 2011 i contribuenti non erano proprietari né titolari di altri diritti reali sugli immobili, poiché il trasferimento giudiziale della proprietà si è perfezionato con il passaggio in giudicato della sentenza il 9 novembre 2011. La trascrizione della sentenza della Corte d'Appello non aveva efficacia costitutiva. Dal 9 novembre 2011, invece, i contribuenti sono divenuti proprietari e, in quanto titolari del diritto reale, erano soggetti passivi dell'ICI/IMU, anche se gli immobili erano occupati senza titolo da terzi. Gli avvisi sono quindi stati ritenuti legittimi limitatamente all'imposta dovuta dal 9 novembre 2011. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 504/1992

    Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio dello Stato.

    La norma individua il presupposto oggettivo dell'ICI, ma non stabilisce autonomamente che il soggetto passivo sia qualunque possessore materiale dell'immobile.

  • Art. 3, D.Lgs. 504/1992

    I soggetti passivi dell'ICI sono individuati tassativamente nel proprietario o nel titolare di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

  • Art. 9, D.Lgs. 23/2011

    Per l'IMU, la soggettività passiva spetta al proprietario o al titolare di uno dei diritti reali previsti dalla legge; la mera detenzione o occupazione di fatto senza titolo non è sufficiente.

  • Art. 2932 cod. civ.

    La sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto può produrre gli effetti del contratto non concluso. Nel caso esaminato, il trasferimento giudiziale della proprietà è stato considerato efficace dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • Art. 2362 cod. civ. (richiamato nella sentenza)

    La sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto produce gli effetti del contratto non concluso.

    Il trasferimento derivante dalla pronuncia giudiziale diventa rilevante, ai fini tributari, dalla data in cui la sentenza diviene definitiva, non dalla precedente trascrizione della sentenza non ancora passata in giudicato.

Massime di principio

  • Ai fini ICI e IMU, il soggetto obbligato è principalmente il proprietario o il titolare di un diritto reale, secondo un'elencazione tassativa; la mera occupazione o detenzione materiale dell'immobile senza titolo non determina, di regola, la soggettività passiva.
  • Quando la proprietà viene trasferita con una sentenza ex art. 2932 cod. civ., l'obbligo tributario del nuovo proprietario decorre, in linea generale, dal passaggio in giudicato della sentenza, se il trasferimento non era già stato perfezionato validamente in altro modo.
  • La trascrizione di una sentenza nei registri immobiliari ha normalmente funzione di pubblicità e opponibilità, ma non necessariamente efficacia costitutiva del trasferimento; occorre verificare il contenuto della pronuncia e il momento in cui essa è divenuta definitiva.
  • La mancata disponibilità materiale dell'immobile, dovuta all'occupazione abusiva o senza titolo da parte di terzi, non esonera il proprietario dall'ICI o dall'IMU maturata dopo il trasferimento della proprietà.
  • In controversie riguardanti più annualità, il momento decisivo è individuare con precisione la data di acquisizione o perdita del diritto reale, poiché il tributo può risultare dovuto solo per il periodo successivo a tale data.

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