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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04850/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2010, contestando alla società la deduzione integrale dei canoni di leasing relativi a fabbricati strumentali acquistati in locazione finanziaria, senza scorporare la quota riferibile al terreno/sedime sottostante, bene ritenuto non ammortizzabile. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che, dopo le modifiche normative richiamate, per i fabbricati in leasing non fosse più necessario operare tale scorporo ai fini IRAP. In Cassazione l'Ufficio deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. 223/2006, dell'art. 102 TUIR, dell'art. 2426 c.c., dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 l. 212/2000, censurando la decisione di merito che aveva ritenuto implicitamente abrogata la disciplina sullo scorporo dei costi dei terreni. Tuttavia, prima dell'esame del motivo, la società aveva aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 5 l. 130/2022, producendo domanda e quietanza di pagamento; anche l'Agenzia chiedeva la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 l. 130/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina della definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia, quando perfezionata con domanda e versamento delle somme dovute, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il processo si estingue per adesione a una disciplina condonistica o di definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio è distinta dal rigetto o dall'inammissibilità del ricorso e, per tale ragione, non determina l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
  • Le spese del processo estinto restano regolate dalla disciplina speciale della definizione agevolata e, in particolare, sono a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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