Cassazione Civile, Ordinanza n. 04850/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2010, contestando alla società la deduzione integrale dei canoni di leasing relativi a fabbricati strumentali acquistati in locazione finanziaria, senza scorporare la quota riferibile al terreno/sedime sottostante, bene ritenuto non ammortizzabile. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che, dopo le modifiche normative richiamate, per i fabbricati in leasing non fosse più necessario operare tale scorporo ai fini IRAP. In Cassazione l'Ufficio deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. 223/2006, dell'art. 102 TUIR, dell'art. 2426 c.c., dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 l. 212/2000, censurando la decisione di merito che aveva ritenuto implicitamente abrogata la disciplina sullo scorporo dei costi dei terreni. Tuttavia, prima dell'esame del motivo, la società aveva aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 5 l. 130/2022, producendo domanda e quietanza di pagamento; anche l'Agenzia chiedeva la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 l. 130/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. 223/2006
È la disciplina che l'Agenzia assume violata e che il giudice di merito avrebbe ritenuto non più applicabile ai fabbricati in leasing per effetto della normativa successiva.
art. 102 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi sulla deducibilità/ammortamento e sullo scorporo del costo dei terreni.
Richiamato come norma contabile in tema di criteri di valutazione e ammortamento.
Richiamato tra le norme che l'Agenzia ritiene violate.
Richiamato tra le norme che l'Agenzia ritiene violate.
Fondamento della definizione agevolata della lite e della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicabilità perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità.
Richiamato solo quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia, quando perfezionata con domanda e versamento delle somme dovute, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo si estingue per adesione a una disciplina condonistica o di definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- La pronuncia di estinzione del giudizio è distinta dal rigetto o dall'inammissibilità del ricorso e, per tale ragione, non determina l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
- Le spese del processo estinto restano regolate dalla disciplina speciale della definizione agevolata e, in particolare, sono a carico della parte che le ha anticipate.
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