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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19776/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per contributi consortili di bonifica relativi agli anni 2007 e 2008. La contribuente contestava sia la motivazione della cartella, ritenuta dalla CTR sufficiente perché indicava pretesa sanzionatoria, oggetto del contributo, periodo d’imposta, comune di ubicazione dei terreni e importo per ettaro, sia la prova del credito consortile, affermando che il Consorzio non aveva assolto l’onere probatorio mediante un piano di classifica idoneo a dimostrare il beneficio specifico sui fondi, ma solo mediante un piano di riparto della contribuenza. Nel giudizio di legittimità il Consorzio eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per asserita notifica ad un soggetto/ufficio diverso da quello corretto. I motivi di ricorso dedotti erano quindi: 1) violazione delle norme sulla motivazione della cartella e degli atti impositivi; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione della prova, per aver la CTR valorizzato un atto ritenuto non idoneo a fondare la presunzione di beneficio.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare del Consorzio sulla notifica del ricorso, ritenendola infondata. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso, affermando che la cartella, quando costituisce il primo e unico atto con cui si esercita la pretesa contributiva, deve contenere una motivazione completa, comprensiva dei presupposti di fatto dell’obbligo di contribuzione, e dunque anche del piano di classifica o del suo richiamo, ove necessario. Poiché la cartella riportava solo indicazioni generiche e non consentiva di ricostruire il presupposto del beneficio né l’indice di contribuenza, la CTR aveva errato nel ritenerla motivata ai sensi di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese del merito sono state compensate; il Consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione/struttura della cartella di pagamento, ritenuta violata per insufficienza motivazionale

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, applicata per sostenere l’insufficienza della cartella

  • art. 7 L. 212/2000

    la cartella deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; la motivazione può essere integrata per relationem solo se l’atto richiamato è specificamente individuato e conoscibile

  • art. 17 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate in tema di disciplina della riscossione e della cartella

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare l’erronea attribuzione dell’onere probatorio sul beneficio fondiario e sulla debenza del contributo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la decisione della CTR che avrebbe valorizzato un atto non idoneo o non contestato in modo corretto

  • art. 1 d.l. n. 193 del 2016

    indicato come base del subentro ope legis dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia

  • art. 23 l.r. Calabria n. 11/2003

    norma che disciplina la riscossione dei contributi consortili; la Corte richiama la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione di contribuzione indipendente dal beneficio fondiario

  • art. 24 l.r. Calabria n. 11/2003

    individua il piano di classifica come atto che stabilisce benefici, parametri e indice di contribuenza per ciascun immobile

  • art. 860 c.c.

    conferma il principio secondo cui i proprietari situati nel comprensorio contribuiscono in ragione del beneficio tratto dalle opere di bonifica

  • art. 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    la ripartizione della spesa avviene in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica

  • art. 52, comma 6, d.lgs. 446/1997

    richiamato quale base procedurale per la riscossione coattiva dei contributi consortili

  • art. 4 d.l. 24 settembre 2002, n. 209, conv. in l. 22 novembre 2002, n. 265

    richiamato quale norma di collegamento alle procedure del d.P.R. 602/1973 per la riscossione coattiva

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per decidere la causa nel merito, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da compiere

  • art. 812 c.c.

    richiamato nel definire i comprensori/immobili rilevanti ai fini del piano di classifica

Massime di principio

  • Quando la cartella esattoriale costituisce il primo e unico atto con cui viene esercitata la pretesa contributiva, essa deve avere una motivazione sostanzialmente equivalente a quella di un atto impositivo, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.
  • In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto dell’obbligo contributivo è il beneficio concreto tratto dal fondo dalle opere di bonifica; la motivazione della cartella deve quindi consentire al contribuente di verificare tale presupposto e il criterio di quantificazione dell’onere, anche mediante richiamo specifico al piano di classifica o ad altro atto presupposto adeguatamente individuato.
  • La motivazione per relationem è valida solo se l’atto richiamato è specificamente identificato e già conosciuto o conoscibile dal contribuente per notificazione o pubblicazione legale; in mancanza, la cartella è viziata per difetto di motivazione.
  • L’insufficienza della motivazione della cartella non è sanata dalla mera contestazione generica del contribuente, ma nel caso esaminato la cartella è stata comunque ritenuta illegittima perché non riportava gli elementi essenziali per ricostruire il beneficio e l’indice di contribuenza.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, accogliendo o rigettando la domanda originaria.
  • La notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è invalida per il solo fatto di essere eseguita presso una sede/ufficio diverso, in presenza dell’unitarietà dell’ente e del principio di effettività della tutela, quando il destinatario sia comunque individuabile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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