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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza depositata dal ricorrente, prendendo atto della corretta adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di uno studio legale associato, di una cartella di pagamento emessa per il recupero del mancato versamento dell'IRAP relativa all'anno d'imposta 2004. In appello la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato il rigetto del ricorso, ritenendo sussistente un'autonoma organizzazione dello studio professionale sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi: ammontare del reddito prodotto, presenza di lavoratori dipendenti, spese per beni strumentali, per immobili e altre spese. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso per due motivi, ma nel testo non sono riportati in modo specifico i singoli vizi dedotti; è invece riportata una successiva memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione) ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016.

Norme richiamate

  • d.l. n. 193 del 2016

    La corretta adesione alle previsioni della definizione agevolata delle cartelle esattoriali integra il presupposto per dichiarare cessata la materia del contendere.

  • l. n. 225 del 2016

    La legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016 è richiamata quale base normativa della definizione agevolata.

Massime di principio

  • L'adesione perfezionata alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali rende improseguibile il giudizio sulla pretesa tributaria, determinando la cessazione della materia del contendere.
  • Quando sopravviene una causa legale di definizione della lite che elimina l'interesse alla decisione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa regolazione espressa.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se non risultano i relativi presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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