Cassazione Civile, Ordinanza n. 19744/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato imposte di registro, ipotecaria e catastale a seguito della revoca delle agevolazioni "prima casa" fruite in occasione di un acquisto immobiliare registrato l'11 settembre 2003. La Commissione tributaria regionale aveva già rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando l'annullamento dell'atto impositivo. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso con un solo motivo, ma prima della decisione uno dei contribuenti dava atto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, depositando la domanda e la prova del pagamento; la stessa Agenzia riconosceva la regolarità della definizione. Poiché non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha verificato il perfezionamento della causa estintiva del giudizio e l'estensione degli effetti anche al coobbligato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6. Ha inoltre precisato che gli effetti della definizione si estendono al coobbligato e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; nella decisione finale le spese sono state compensate tra le parti. Non è stato esaminato il merito del motivo di ricorso, perché il processo si è estinto in via pregiudiziale.
Norme richiamate
commi 2-ter, 10, 12, 13 e 14
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione è causa estintiva del processo quando risulti perfezionata con il pagamento dovuto e non sia presentata istanza di trattazione; la definizione produce effetti anche a favore del coobbligato.
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018
Richiamata quale legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'ulteriore versamento del contributo unificato in presenza della causa estintiva del giudizio conseguente all'iniziativa della parte controricorrente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata per l'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando perfezionata con il pagamento previsto dalla norma e accompagnata dalla mancata istanza di trattazione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione per definizione agevolata opera anche nei confronti del coobbligato, estendendo a quest'ultimo gli effetti del perfezionamento intervenuto in favore di un altro obbligato.
- Quando il giudizio si estingue per una causa sopravvenuta imputabile all'iniziativa della parte resistente/controricorrente, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale della definizione e non vi è luogo all'ulteriore contributo unificato richiesto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
Come è indicizzato
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