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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento e la relativa ingiunzione di pagamento relativi all'anno d'imposta 2004, con contestazione di maggiori ricavi e indebita deduzione di costi, accertati anche mediante applicazione degli studi di settore. In primo e secondo grado l'azione era stata accolta solo parzialmente, con riduzione del 40% del maggior reddito recuperato a tassazione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle regole sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'Ufficio si era limitato a un questionario senza ascolto della contribuente e senza adeguata interlocuzione, in violazione di correttezza, buona fede e Statuto del contribuente; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perplessa e incomprensibile, perché la riduzione del 40% sarebbe stata calcolata in modo errato sulla differenza tra costi accertati e dichiarati invece che sui ricavi presuntivi; 3) violazione delle regole sulle prove e sulle presunzioni, per asserita erronea valutazione delle massime di esperienza e della percentuale di minor reddito accertato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'improcedibilità per la difformità dell'ultima pagina della copia della sentenza impugnata, ritenendo comunque identificabile con certezza l'oggetto della controversia e l'esito del giudizio di merito. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato che le difese della contribuente in sede amministrativa erano state esaminate e motivate come disattese. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito era intellegibile e non affetta da nullità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non indicava dove e quando le prove presuntive fossero state dedotte né trascriveva il contenuto delle prove o della massima di esperienza invocata. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non ne trae un autonomo principio decisorio

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale; non è base della decisione

  • art. 10 L. 146/1998

    invocato dalla ricorrente in tema di accertamento basato sugli studi di settore e contraddittorio amministrativo

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato come fondamento dei doveri di correttezza e buona fede dell'amministrazione finanziaria

  • art. 12 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente in tema di garanzie del contribuente nel procedimento di accertamento

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    il vizio di motivazione denunciato è escluso perché la sentenza di merito è ritenuta pienamente intellegibile e non apparente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per censurare la valutazione della prova; la Corte ne rileva l'inammissibilità per difetto di specificità

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per censurare la valutazione della prova; la Corte non entra nel merito per carenza di specificità

  • artt. 2727-2729 c.c.

    richiamati per le presunzioni semplici; la censura è inammissibile perché non autosufficiente e priva di adeguata allegazione

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per qualificare i motivi; la Corte osserva che, pur senza esplicita indicazione, il tenore delle censure consente di individuarne i parametri

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione

  • art. 369, comma 2, n. 6 c.p.c.

    richiamato quale presidio dell'onere di localizzazione e produzione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda

  • art. 369 c.p.c.

    la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata non comporta improcedibilità se l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione sono comunque desumibili con certezza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con la specifica argomentazione decisiva posta a fondamento della decisione di merito.
  • La deduzione di violazioni in materia di contraddittorio endoprocedimentale non è sufficiente se il giudice di merito ha accertato che le osservazioni del contribuente sono state esaminate e motivate come disattese, restando in tal caso a carico del contribuente provare l'illegittimità dell'accertamento.
  • Il vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. non sussiste quando la sentenza di merito esprime un iter argomentativo chiaro e intellegibile, ancorché sfavorevole alla parte soccombente.
  • Le censure in tema di prova e presunzioni devono rispettare il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: occorre indicare dove gli elementi probatori siano stati dedotti, trascriverne il contenuto essenziale e spiegare la concreta erroneità della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • La produzione in cassazione di una copia non perfettamente completa della sentenza impugnata non determina improcedibilità se, dal complesso degli atti e dalle allegazioni, siano comunque desumibili con certezza oggetto della controversia, contenuto essenziale della decisione e ragioni delle censure.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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