L.R. Calabria 11/2003
Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava, per la Calabria, bonifica integrale, irrigazione, tutela del territorio rurale e ordinamento dei consorzi di bonifica: comprensori, funzioni, opere, contribuenza, piani di classifica, organi, controlli e finanziamenti regionali. Abrogata dal 10 agosto 2023; restano rilevanti solo i profili storici e, per i periodi anteriori, la disciplina sui contributi già consolidata anche dopo le modifiche del 2017-2023.
Bonifica e ordinamento dei consorzi di bonifica in Calabria
Bonifica integrale e ordinamento dei consorzi di bonifica in Calabria
La legge disciplinava, nel territorio della Regione Calabria, la bonifica integrale, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, attribuendo ai Consorzi di bonifica un ruolo centrale nella progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi. Il testo consolidato è oggi abrogato dalla l.r. 10 agosto 2023, n. 39; resta quindi utile soprattutto per ricostruzioni storiche, fatti e rapporti insorti nel periodo di vigenza.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione promuoveva la bonifica integrale come azione pubblica permanente finalizzata alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi, con particolare attenzione a:
- qualità delle produzioni;
- approvvigionamento, tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo;
- salvaguardia dell’ambiente.
La legge regolava inoltre le modalità dell’intervento pubblico per bonifica e irrigazione e l’ordinamento dei Consorzi, nel quadro della programmazione regionale, nazionale ed europea e in coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e idrica.
Interventi di bonifica e opere considerate tali
Sono qualificati come interventi e opere di bonifica, tra gli altri:
- recupero, manutenzione e tutela di sistemi di interesse naturalistico e ambientale;
- manutenzione e tutela dello spazio rurale e delle risorse primarie;
- canalizzazione delle reti scolanti e regimazione dei corsi d’acqua;
- captazione, adduzione e distribuzione delle acque a fini agricoli;
- impianti di sollevamento e derivazione;
- sistemazione idraulica agraria, forestale e forestazione produttiva;
- riordino irriguo e ammodernamento delle reti;
- opere di sistemazione idrogeologica;
- infrastrutture di supporto e mezzi per gestione e difesa delle opere;
- strade di bonifica e interpoderali non comunali o provinciali.
Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche e quelle sui corsi d’acqua naturali pubblici facenti parte del sistema di bonifica appartenevano al demanio regionale; le aree espropriate o pertinenti seguivano il medesimo regime.
Programmazione pluriennale e pubblica utilità
La Giunta regionale approvava annualmente, entro il 15 novembre, il Programma pluriennale delle opere di bonifica, irrigazione e tutela del territorio, su proposta predisposta dall’Assessorato agricoltura tramite il Comitato tecnico per la bonifica e sulla base della programmazione comprensoriale dei Consorzi.
Il programma:
- era aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale regionale;
- dichiarava pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste;
- individuava, in relazione alle risorse disponibili, le nuove opere e le manutenzioni straordinarie prioritarie, con priorità agli interventi sulle reti in eternit-amianto;
- quantificava l’eventuale contributo regionale per le nuove opere private previste nei programmi consortili.
Il parere della Commissione consiliare competente era consultivo e doveva essere reso entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti; decorso il termine, si intendeva acquisito. Il programma approvato era pubblicato sul BURC.
Ruolo dei Consorzi di bonifica
I Consorzi erano qualificati come persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, rientranti tra gli enti pubblici economici, operanti secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.
Alle loro funzioni rientravano, oltre a quelle del R.D. n. 215/1933 e della normativa sulle risorse idriche:
- predisposizione della programmazione comprensoriale;
- progettazione, esecuzione e gestione di opere di competenza privata, anche in sostituzione dei proprietari inadempienti;
- salvaguardia ambientale e risanamento delle acque, con monitoraggio delle opere;
- coordinamento tecnico-funzionale delle opere rispetto ai programmi di difesa del suolo;
- proposte per la tutela dello spazio rurale e del paesaggio agrario;
- iniziative di studio, informazione e formazione degli utenti.
Su affidamento dell’Autorità di bacino o della Regione, i Consorzi potevano occuparsi anche della progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e impianti inseriti nei programmi attuativi dei piani di bacino.
Comprensori di bonifica e consorzi di secondo grado
Il territorio regionale era suddiviso in comprensori di bonifica delimitati dalla Regione in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico.
Principi rilevanti:
- su ciascun comprensorio era costituito un solo Consorzio;
- i Consorzi potevano operare anche sopra la quota di 300 metri s.l.m. se lo richiedevano le esigenze del bacino;
- potevano costituirsi Consorzi di secondo grado per opere e servizi di interesse comune a più comprensori;
- la costituzione dei Consorzi di secondo grado era deliberata dalla Giunta regionale, sentita l’U.R.B.I.
La ridelimitazione dei comprensori poteva comportare soppressione, fusione, incorporazione dei Consorzi esistenti o la costituzione di nuovi Consorzi, con procedimento pubblicato sul BURC, osservazioni degli interessati e approvazione finale del Consiglio regionale.
Partecipazione al Consorzio, catasto e perimetro di contribuenza
I proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati nei comprensori acquisivano la qualità di consorziati-contribuenti con l’iscrizione degli immobili nel perimetro di contribuenza, risultante dal piano di classifica.
Il Catasto consortile doveva iscrivere tutti gli immobili ricadenti nel perimetro e indicare proprietà, diritti reali e rapporti di affitto o locazione. Il Catasto andava aggiornato annualmente anche tramite consultazione del catasto erariale e degli atti di trasferimento immobiliari.
I consorziati:
- eleggevano gli organi consortili;
- pagavano i contributi di bonifica;
- esercitavano le altre attività previste dalla legge e dallo statuto.
Se a pagare i contributi era, per legge o contratto, l’affittuario, il conduttore o il titolare di diritti reali di godimento, questi esercitava i diritti di consorziato; il proprietario doveva comunicarne i dati al Consorzio.
La legge del 2023 ha poi chiarito, in interpretazione autentica, che il riferimento agli immobili extragricoli non comprende le aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico.
Obblighi dei proprietari e contributi consortili
I proprietari degli immobili nei comprensori erano tenuti a concorrere obbligatoriamente alla bonifica:
- realizzando a proprio carico le opere necessarie ai fini della bonifica, nonché la loro manutenzione ed esercizio, se classificate come opere di competenza privata;
- pagando i contributi relativi all’esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, dopo il compimento del lotto funzionale o l’ultimazione della bonifica.
Il contributo consortile, nella disciplina consolidata più recente, era dovuto dai proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli che traessero un beneficio diretto e specifico, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore dell’immobile, derivante dalle opere o dall’attività di bonifica. Il contributo era commisurato al beneficio ricevuto e determinato secondo i piani di classifica.
Costituivano inoltre obbligo contributivo anche i soggetti che utilizzavano canali consortili come recapito di scarichi, anche depurati, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.
Piani di classifica e riparto della contribuenza
I piani di classifica erano lo strumento centrale per determinare:
- i benefici derivanti dall’attività di bonifica;
- i parametri per la loro quantificazione;
- l’indice di contribuenza di ciascun immobile.
I Consorzi elaboravano i piani secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, basati su:
- omogeneità geomorfologica e rischio idraulico/ambientale;
- potenzialità contributive per aree e dimensioni aziendali;
- potenzialità di sviluppo e incremento di valore degli immobili;
- livello di fruizione e godimento dei beni, in rapporto alla presenza dell’attività di bonifica.
La procedura prevedeva deposito della proposta, avviso sul BURC e negli albi dei Comuni e della Provincia, osservazioni degli interessati, controdeduzioni del Consorzio, valutazione della Giunta regionale e approvazione del Consiglio regionale. I piani diventavano definitivi entro 60 giorni dall’approvazione consiliare e potevano essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
Per l’elaborazione dei piani di classifica la Regione contribuiva fino al 60% della spesa sostenuta e documentata.
Gestione, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche
I Consorzi gestivano le opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna, occupandosi di:
- manutenzione ordinaria;
- esercizio;
- vigilanza;
- riscossione dei contributi di bonifica;
- rilascio di concessioni, licenze e permessi sulle opere consortili.
Le concessioni e gli altri titoli sulle opere erano rilasciati previo parere favorevole del competente dipartimento regionale, entro 30 giorni dalla domanda, al netto del tempo necessario per il parere e di eventuali integrazioni documentali. Revoca e sospensione dei titoli erano di competenza consortile in caso di violazioni o pericolo di danno.
La Regione contribuiva alla manutenzione ordinaria fino al compimento della bonifica o del lotto funzionale; dopo tale momento, la manutenzione ordinaria gravava sui beni beneficiati. La Regione concorreva anche alle spese di gestione degli impianti di bonifica idraulica e irrigazione secondo percentuali differenziate per impianti a scorrimento e a sollevamento.
Realizzazione delle opere e regime dei lavori
Le opere di bonifica e irrigazione incluse nel programma erano affidate in concessione ai Consorzi proponenti, che curavano progettazione, realizzazione e gestione.
Se il Consorzio operava in difformità dalla concessione, la Giunta regionale poteva revocare la concessione e affidare i lavori secondo la normativa vigente.
Le opere ultimate erano consegnate al Consorzio dopo collaudo definitivo; la manutenzione e gestione decorrevano dall’approvazione del certificato di collaudo. Tuttavia, l’approvazione del collaudo non coincideva con la dichiarazione di compimento del lotto o ultimazione della bonifica, che richiedeva appositi decreti del Presidente della Giunta regionale.
Interventi urgenti ed emergenze
In caso di emergenza o urgenza per garantire la funzionalità delle opere o evitare danni a persone e immobili, il Consorzio poteva intervenire:
- nei casi di somma urgenza, con affidamento diretto dei lavori, fino a euro 25.000;
- nei casi urgenti, previa richiesta via telegramma all’Assessorato agricoltura e sopralluogo di un funzionario entro 5 giorni, fino a euro 50.000.
In entrambi i casi, il Consorzio doveva trasmettere la perizia entro 15 giorni dall’inizio dei lavori; l’approvazione del settore competente valeva come riconoscimento della spesa a carico della Regione.
Interventi di pubblica utilità e presidio ambientale
Per favorire interventi di pubblica utilità in materia paesaggistica, territoriale e ambientale, la Regione assegnava ai Consorzi i lavoratori idraulico-forestali operanti nei comprensori e trasferiva le risorse necessarie per retribuzione, progettazione, direzione lavori e cantieristica.
Tali lavoratori costituivano il Presidio Ambientale dei Consorzi e potevano essere impiegati anche per le finalità antincendio e di protezione civile. I Consorzi dovevano tenere contabilità separata per queste attività.
Partecipazione istituzionale, concertazione e accordi
La Regione promuoveva accordi di programma, patti territoriali e intese interistituzionali con Consorzi, Autorità di bacino, Comuni e altri enti pubblici competenti. I Consorzi potevano stipulare intese e convenzioni con gli enti locali per azioni di comune interesse, gestione di servizi e progetti di miglioramento ambientale e consolidamento territoriale.
Organi del Consorzio e durata in carica
Gli organi del Consorzio erano:
- Consiglio dei delegati;
- Deputazione amministrativa;
- Presidente;
- Revisore unico dei conti.
Essi duravano in carica cinque anni. Le indennità erano stabilite secondo criteri uniformi previsti nello statuto tipo predisposto dall’U.R.B.I.
Il Consiglio dei delegati era eletto dall’Assemblea generale ed era composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni del comprensorio. Eleggeva al proprio interno il Presidente e due componenti elettivi della Deputazione.
La Deputazione amministrativa era composta da cinque membri: Presidente, due elettivi, un rappresentante della Regione e un rappresentante della Provincia interessata.
Il revisore unico dei conti, organo di controllo monocratico, era composto da membro effettivo e supplente, iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Assemblea generale, voto e elezione dei delegati
L’Assemblea generale era costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile. Il diritto di elettorato attivo e passivo spettava a chi fosse in regola con i contributi e godesse dei diritti civili.
Il voto era organizzato per sezioni di contribuenza, con ripartizione dei seggi in proporzione al carico contributivo, fino a un massimo di un terzo dei delegati per sezione. Le liste dovevano essere presentate con specifiche soglie di sottoscrizione e contenere candidati delle diverse sezioni. Il voto era segreto ed esercitato nella sezione di appartenenza.
L’elezione era valida se, in almeno una sezione, partecipava almeno il 30% degli iscritti o del carico contributivo; nei Consorzi commissariati la soglia era ridotta al 15%. In mancanza di quorum anche alla seconda votazione, la Giunta regionale nominava un Commissario.
Scioglimento degli organi e gestione commissariale
In caso di gravi irregolarità amministrative o di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta regionale poteva sciogliere gli organi del Consorzio e nominare un Commissario straordinario.
La gestione commissariale era limitata al tempo strettamente necessario e comunque non poteva superare sei mesi, prorogabili una sola volta per non più di altri sei mesi.
Controllo sugli atti, opposizioni e regime di efficacia
Le deliberazioni dei Consorzi erano soggette a controllo di legittimità su atti rilevanti, tra cui bilanci, conti consuntivi, operazioni elettorali, emolumenti degli organi, piani di organizzazione del personale, contratti immobiliari, regolamenti e trattamenti economici del personale in deroga al CCNL.
Il controllo era svolto dal dipartimento regionale competente in agricoltura. Le deliberazioni soggette a controllo diventavano esecutive se non annullate entro 45 giorni dalla ricezione; il termine si sospendeva in caso di richieste istruttorie. Gli atti non soggetti a controllo diventavano esecutivi allo scadere dei termini di pubblicazione, salvo immediata esecutività per urgenza.
Contro le deliberazioni era ammessa opposizione e poi ricorso alla Giunta regionale, secondo la procedura prevista dalla legge.
Bilanci, statuto e regolamenti
I bilanci di previsione dovevano essere approvati entro il 30 novembre dell’anno precedente; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’esercizio finanziario coincideva con l’anno solare.
I Consorzi erano retti da uno statuto conforme al modello U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale, pubblicato sul BURC. Lo statuto disciplinava in particolare elezioni, competenze degli organi e, per i Consorzi di secondo grado, finalità, composizione e riparto dei contributi.
I Consorzi adottavano anche regolamenti procedurali, approvati dalla Giunta e pubblicati sul BURC.
Regime finanziario e concorso regionale
La Regione finanziava la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica con fondi di bilancio e con risorse statali e UE. Concorrevano anche gli enti locali che utilizzassero le opere per funzioni di propria competenza.
Prima della dichiarazione di compimento della bonifica o del lotto funzionale, la Regione contribuiva agli oneri di esercizio e manutenzione ordinaria entro i limiti stabiliti dalla legge; dopo tale dichiarazione restavano a suo carico i soli interventi di manutenzione straordinaria.
La legge prevedeva inoltre contributi regionali per:
- opere private di bonifica;
- modernizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti pubblici di irrigazione;
- realizzazione del sistema informativo SIBICAL;
- istituzione informatizzata del Catasto consortile.
Norme transitorie e abrogazioni rilevanti
La legge conteneva norme transitorie per l’adeguamento iniziale dei Consorzi, del sistema statutario e dei piani di classifica, con termini originari di 60 giorni, 120 giorni e un anno dall’entrata in vigore.
È inoltre espressamente abrogata la precedente l.r. n. 5/1988, oltre alle disposizioni incompatibili.
Obsolescenza pratica
L’atto è oggi deprecato/obsoleto perché formalmente abrogato e riferito a una disciplina superata dell’ordinamento dei consorzi di bonifica; resta utilizzabile solo per ricostruzioni storiche o per rapporti e procedimenti sorti nel periodo di vigenza.
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