Cassazione Civile, Ordinanza n. 19745/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente contro il diniego di disapplicazione. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo per il periodo d'imposta 2009. La società aveva presentato interpello disapplicativo sostenendo di essere un veicolo societario inserito in un progetto di integrazione industriale e di valorizzazione di un marchio nel settore lattiero-caseario; l'Ufficio aveva negato la disapplicazione. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; la CTR aveva confermato, ritenendo impugnabile il diniego e ravvisando i presupposti per la disapplicazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il diniego sull'istanza di disapplicazione non sarebbe autonomamente impugnabile; 2) violazione dell'art. 30 l. 724/1994, deducendo che la società non aveva superato il test di operatività e che non ricorrevano oggettive situazioni esterne idonee a giustificare la disapplicazione, essendo il mancato raggiungimento dei ricavi conseguenza delle scelte societarie stesse.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere interpretata estensivamente; il diniego di disapplicazione può essere impugnato dal contribuente perché comunica una precisa pretesa tributaria
richiamata come indice dell'allargamento della giurisdizione tributaria
artt. 24, 53 e 97 Cost.
fondano l'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 in funzione di tutela del contribuente e di buon andamento amministrativo
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8
richiamato per qualificare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive come atto conoscitivo e non vincolante
l. 30 dicembre 1994, n. 724, art. 30
disciplina antielusiva delle società di comodo; prevede test di operatività, presunzione di non operatività e prova contraria dell'esistenza di oggettive situazioni impeditive
l. 7 agosto 2015, n. 156, art. 6
le nuove disposizioni sull'interpello non hanno valenza interpretativa e si applicano solo ai periodi d'imposta successivi alla loro introduzione
Massime di principio
- L'elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativa, ma non impedisce l'impugnazione di atti atipici quando essi rendano nota al contribuente una pretesa tributaria specifica con le relative ragioni fattuali e giuridiche.
- Il diniego di disapplicazione di norme antielusive non è atto vincolante per il contribuente, ma provvedimento impugnabile se idoneo a manifestare una ben determinata posizione dell'Amministrazione sul rapporto tributario.
- Nella disciplina delle società di comodo, il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione legale relativa di non operatività e di reddito minimo, superabile solo con prova contraria del contribuente.
- La prova liberatoria richiesta al contribuente deve riguardare oggettive situazioni, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo; non sono sufficienti le sole scelte imprenditoriali o i tempi del programma societario.
- L'oggettiva impossibilità di produrre i ricavi minimi va intesa in senso elastico, ma deve comunque identificarsi in un fatto esterno non dipendente da una consapevole scelta dell'imprenditore, e non nella mera configurazione del progetto industriale prescelto.
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