Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia concerne un avviso di pagamento TARSU 2012 emesso dal Comune nei confronti di una società operante nel settore alberghiero. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo carente di motivazione l’avviso di pagamento e annullandolo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l’avviso di pagamento, essendo un atto di riscossione fondato su dati già noti alla contribuente e preceduto da avviso bonario conosciuto dalla stessa, poteva avere motivazione sintetica e per relationem; (2) violazione degli artt. 18 e 24 D.Lgs. 546/1992, deducendo che la doglianza sulla mancata notifica dell’avviso bonario era stata introdotta tardivamente e in modo non rituale, quindi come novum; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 72 D.Lgs. 507/1993, lamentando che i giudici di merito non avevano considerato la genericità dei motivi di appello e comunque non avevano valutato specificamente il contenuto dell’avviso impugnato e dell’avviso bonario richiamato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, considerandoli congiuntamente per la connessione argomentativa. Ha censurato la CTR per avere affermato in modo apodittico che la contribuente avesse dedotto sin dal ricorso introduttivo di non aver ricevuto l’avviso bonario, senza adeguata verifica del contenuto delle censure effettivamente proposte. Ha inoltre rilevato che la generica allegazione formulata dalla società non poteva valere come specifico motivo di ricorso idoneo a investire la questione della conoscenza/notifica dell’avviso bonario e della motivazione per relationem dell’avviso di pagamento. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
viene utilizzato come parametro formale per denunciare l’erronea applicazione della disciplina sulla motivazione dell’atto tributario e della normativa sostanziale richiamata
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione di norme processuali
viene utilizzato per denunciare vizi processuali relativi alla ritualità e specificità delle censure appello/ricorso
la motivazione dell’atto tributario può essere anche sintetica e per relationem quando l’atto richiami elementi già noti al contribuente e la pretesa sia ricostruibile sulla base di dati da lui stesso forniti
le censure devono essere introdotte ritualmente e tempestivamente; non possono essere considerate come autonome se proposte tardivamente o in modo non specifico
la decisione di merito non può prescindere dalla corretta valutazione del contenuto degli atti e delle allegazioni effettivamente svolte
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della TARSU e della riscossione del tributo
Massime di principio
- Nella riscossione di un tributo, l’avviso di pagamento può essere motivato in forma sintetica o per relationem quando richiami un precedente atto conosciuto dal contribuente e contenente gli elementi necessari a comprendere la pretesa.
- Per contestare validamente un atto tributario o una decisione sul suo contenuto, la parte deve formulare censure specifiche e riconoscibili: una deduzione generica non basta a introdurre un autonomo motivo di impugnazione.
- Il giudice di merito deve verificare il reale contenuto delle doglianze proposte dalle parti e non può attribuire al ricorso una questione non chiaramente dedotta, pena vizio della motivazione e dell’esame degli atti.
- Quando l’atto impugnato si collega a un avviso bonario o ad altro atto presupposto noto al contribuente, la validità della motivazione va apprezzata tenendo conto dell’integrazione tra i documenti e della concreta possibilità di difesa del destinatario.
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