Cassazione Civile, Ordinanza n. 29352/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al 2006. Con il primo, l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi di ristrutturazione ritenuti non inerenti e riferiti a prestazioni soggettivamente inesistenti, perché i lavori fatturati da una società appaltatrice sarebbero stati eseguiti non su un immobile della contribuente, ma su ville di proprietà personale dell'amministratore e di un suo familiare. La contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo: 1) violazione dello Statuto del contribuente per mancata adeguata considerazione delle memorie difensive successive al PVC; 2) carenza di prova sull'inesistenza delle operazioni; 3) inattendibilità delle dichiarazioni rese dal terzo che aveva eseguito i lavori; 4) omesso esame delle prove documentali offerte dalla società. Con il secondo giudizio, relativo all'imposta sostitutiva sugli utili occulti presumibilmente distribuiti ai soci di società a ristretta base azionaria, la contribuente ha dedotto: 1) illegittimità della pretesa in mancanza di definitività dell'accertamento societario e di prova dell'effettiva distribuzione degli utili; 2) violazione dell'obbligo di sospensione del giudizio; 3) omessa motivazione sulle censure di mancanza di prova; 4) omesso esame del fatto che non sarebbero emersi utili occulti.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, ritenendoli connessi perché originati dalla stessa verifica fiscale e dalla medesima annualità d'imposta. Ha poi rigettato integralmente entrambi i ricorsi. Quanto al primo accertamento, ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa nullità per mancata risposta alle memorie difensive e sulla prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, affermando che l'Ufficio aveva comunque valutato le osservazioni del contribuente e che la prova poteva essere fornita anche per presunzioni, valorizzando le dichiarazioni del prestatore dei lavori, ritenute attendibili perché autoaccusatorie e riscontrate da elementi contabili. I motivi sul vizio motivazionale sono stati dichiarati inammissibili perché, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non è consentita una nuova valutazione del merito, essendo la motivazione della sentenza comunque sufficiente. Quanto al secondo accertamento, la Corte ha ritenuto superata la censura sulla mancata sospensione e sulla mancata definitività del giudizio sulla società, poiché il rigetto del ricorso relativo all'accertamento societario ha reso definitivo il presupposto dell'imposizione sui soci; ha inoltre ribadito che, nelle società a ristretta base, opera la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, superabile solo con prova contraria, non offerta dalla contribuente. La società è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la riunione di procedimenti connessi anche in sede di legittimità, per ragioni di economia processuale e certezza del diritto.
Richiamato quale norma che impone al giudice di evitare attività processuali inutili e ostacoli alla ragionevole durata del processo.
Richiamato, insieme all'art. 175 c.p.c., a fondamento della gestione efficiente del processo.
Richiamato per affermare che il giudice d'appello aveva esaminato tutti gli aspetti rilevanti in corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invocato dalla ricorrente per la sospensione necessaria del giudizio, ma ritenuto non più utile dopo la definizione del giudizio presupposto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso in diritto relativi a violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali o motivazione mancante/apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'accertamento per carenza di motivazione rispetto alle memorie difensive; la Corte non accoglie la censura.
La Corte afferma che l'omessa menzione delle osservazioni del contribuente non comporta nullità se la legge non la prevede e se non vi è lesione di specifici diritti; nel caso concreto, peraltro, le memorie erano state considerate.
Richiamato in tema di accertamento dei redditi e disconoscimento dei costi mediante elementi presuntivi.
Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, utilizzabili per dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
La Corte ribadisce che le dichiarazioni del terzo, se corroborate, possono integrare una prova presuntiva grave, precisa e concordante.
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al requisito dell'inerenza.
Richiamato in relazione alla detrazione IVA, negata per operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato nel secondo ricorso in tema di ritenute e utili distribuiti ai soci.
Richiamato dalla ricorrente in via analogica, ma la Corte reputa inconferente il riferimento rispetto alla presunzione di distribuzione degli utili occulti.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato come base normativa della prova presuntiva in materia IVA.
art. 17 direttiva 77/388/CEE
Richiamato per affermare il principio della non detraibilità dell'IVA in caso di partecipazione consapevole alla frode.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per definire il minimo costituzionale della motivazione sindacabile in cassazione.
D.L. 83/2012, art. 54, conv. in L. 134/2012
La Corte afferma che la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie regionali.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, l'omessa o non adeguata considerazione delle memorie del contribuente ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non comporta automaticamente la nullità dell'avviso: occorre una espressa previsione normativa o una concreta lesione di specifiche garanzie difensive tali da impedire gli effetti dell'atto.
- La prova della inesistenza soggettiva di operazioni fatturate può essere fornita dall'Amministrazione anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; possono concorrere a tale prova le dichiarazioni del prestatore o emittente delle fatture, se autoaccusatorie e riscontrate da ulteriori elementi contabili.
- La regolarità formale della fatturazione, la presenza di pagamenti documentati e la tenuta delle scritture contabili non sono, da sole, idonee a vincere la prova dell'operazione soggettivamente inesistente, perché tali elementi sono compatibili con meccanismi simulatori o fraudolenti.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più consentita una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Nelle società a ristretta base azionaria o familiare opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti dalla società, presunzione che può essere vinta solo con prova contraria specifica, ad esempio dimostrando l'accantonamento, il reinvestimento o l'estraneità del socio alla gestione.
- La sentenza che accerta definitivamente i maggiori redditi della società costituisce antecedente logico-giuridico nei giudizi relativi ai maggiori redditi o alle imposte dovute dai soci per la distribuzione degli utili occulti, con possibile efficacia riflessa del giudicato.
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