Cassazione Civile, Ordinanza n. 16591/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 recuperando a tassazione un costo di euro 330.000, ritenuto indeducibile perché relativo a operazioni oggettivamente inesistenti, documentate da fatture emesse da una società terza nell'ambito di un preteso contratto di sponsorizzazione. La contribuente aveva contestato l'atto davanti ai giudici tributari di merito, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le sue difese. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse prova, neppure indiziaria, dell'inesistenza delle prestazioni e che i documenti prodotti dimostravano l'effettività della sponsorizzazione; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse omesso l'esame degli atti e dei documenti; con il terzo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè se le fatture fossero davvero riferite a operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque motivato in modo sufficiente, valorizzando la mancanza di data certa del contratto di sponsorizzazione, la genericità delle clausole sulle modalità di pubblicizzazione, l'assenza di dotazioni materiali e di sede della società emittente e la non collocabilità nel tempo di foto e video prodotti. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio nei termini prospettati e, comunque, non era individuato uno specifico fatto storico decisivo omesso, ma solo riproposta una diversa lettura delle prove. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento e recupero a tassazione
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento e recupero a tassazione
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento e recupero a tassazione
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità dei costi
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente in relazione all'accertamento IVA e alla contestazione delle operazioni
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la censura mirava in sostanza a rivalutare il materiale probatorio
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
richiamato per la c.d. doppia conforme, ostativa alla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, nei limiti indicati
richiamato in relazione alla disciplina della doppia conforme
art. 375, secondo comma, c.p.c.
indicato come base per la trattazione in camera di consiglio
indicato come base per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo, effettivamente discusso tra le parti e non esaminato dal giudice di merito; non basta prospettare una diversa lettura delle prove.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale, opera la disciplina della doppia conforme, che limita la deducibilità del vizio motivazionale nei termini previsti dalla legge.
- La dimostrazione dell'effettività di operazioni fatturate richiede elementi documentali e probatori coerenti, specifici e temporalmente collocabili; documenti generici, non datati o decontestualizzati possono essere ritenuti inidonei a superare la contestazione dell'Amministrazione.
- rami
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