Cassazione Civile, Ordinanza n. 02303/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel rigettare in precedenza il suo ricorso, l'aveva condannata alla rifusione delle spese di legittimità liquidandole in euro 9.000,00 oltre accessori, euro 200,00 per esborsi e rimborso forfettario del 15%. La ricorrente ha sostenuto che tale importo non sarebbe coerente con i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, in relazione al valore del procedimento da essa indicato nel ricorso, pari a euro 8.967,21. La Corte ha però rilevato che non si trattava di una mera svista materiale o di un errore di calcolo emendabile ex art. 287 c.p.c., bensì dell'erronea individuazione del parametro normativo per la liquidazione delle spese e, in parte, dell'erronea valutazione del valore della causa: profili che implicano un errore di giudizio, non correggibile con il rimedio azionato. Ha inoltre precisato che il valore dichiarato nel ricorso non vincola il giudice, il quale deve accertarlo autonomamente ai fini della liquidazione delle spese; nel caso concreto, la controversia riguardava la nullità di clausole di un contratto di conto corrente e la restituzione di somme indebitamente riscosse, sicché il valore andava riferito all'insieme delle domande originarie e doveva ritenersi indeterminato, poiché il ricorso per cassazione investiva una questione comune a tutte le domande.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che le doglianze non fossero riconducibili a un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., ma censurassero valutazioni giuridiche e di merito sulla scelta del parametro normativo e sulla determinazione del valore della controversia. Ha altresì osservato, in via aggiuntiva, che il valore della causa andava considerato indeterminato in relazione all'oggetto originario della domanda e all'ampiezza dell'impugnazione. Nessuna correzione dell'ordinanza precedente è stata quindi disposta.
Norme richiamate
consente la correzione solo degli errori materiali o di calcolo; non è utilizzabile per contestare l'erronea individuazione del parametro normativo di liquidazione delle spese o la valutazione del valore della causa, che integrano errori di giudizio.
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi, ma la sua applicazione concreta non è rivedibile attraverso il procedimento di correzione se la censura attiene alla scelta del criterio normativo.
indicato quale aggiornamento dei parametri di liquidazione delle spese, senza che la sua invocazione consenta di trasformare in errore materiale una contestazione di merito sulla liquidazione.
richiamato implicitamente nel contesto della condanna alle spese di lite e della loro liquidazione.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. è utilizzabile solo per sviste, omissioni o errori di calcolo immediatamente percepibili dal testo del provvedimento, non per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito.
- L'erronea individuazione del parametro normativo da applicare alla liquidazione delle spese processuali costituisce errore di giudizio e non errore materiale correggibile.
- Anche l'eventuale erronea determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese integra un errore di giudizio, sottratto al rimedio di correzione.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore dichiarato dalla parte nel ricorso non vincola il giudice, che deve procedere a un autonomo accertamento del valore della controversia in relazione alle domande effettivamente proposte.
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