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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08787/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dalla riduzione unilaterale, operata da una ASL in un contesto di piano di rientro sanitario e di contenimento della spesa, di alcuni compensi previsti dall'Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale (in particolare le voci relative ai nuclei di cure primarie e all'assistenza domiciliare integrata), a fronte di prestazioni rimaste invariate. Il medico convenzionato ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento integrale delle somme, e la ASL ha proposto opposizione senza successo nei meriti. In cassazione la ASL ha dedotto: violazione delle norme statali e regionali sul piano di rientro e sul contenimento della spesa sanitaria; natura autoritativa e inderogabile degli atti regionali e commissariali; natura incentivante e facoltativa dei compensi ridotti; omessa pronuncia su una doglianza relativa alla nullità di clausole decentrate incompatibili con la programmazione finanziaria; omesso esame della riapertura dei tavoli di concertazione; illegittimità della disapplicazione degli atti amministrativi adottati per realizzare i risparmi di spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha confermato che, nel rapporto convenzionale con i medici di medicina generale, i compensi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa non possono essere ridotti unilateralmente dalla singola ASL per ragioni di contenimento della spesa. Le esigenze del piano di rientro e i provvedimenti regionali/commissariali fissano tetti di spesa e impongono di riaprire la contrattazione, ma non attribuiscono all'azienda un potere autoritativo di modificare in peius il trattamento economico pattuito. È stato inoltre ribadito che gli atti di riduzione adottati dalla ASL non sono espressione di potestà pubblica e non rientrano nell'ambito della disapplicazione degli atti amministrativi ex legge fondamentale del 1865. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ASL alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 173, 176, 178, 180

    Le disposizioni sul contenimento della spesa sanitaria e sul piano di rientro non vengono interpretate come fonte di un potere della singola ASL di modificare unilateralmente i compensi convenzionali; il rapporto con i medici di medicina generale resta disciplinato dalle convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali.

  • Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno del contenimento della spesa, ma non ritenuta idonea a fondare una riduzione unilaterale dei compensi convenzionali.

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 278 e 281

    Richiamata nel quadro normativo sul rientro dal disavanzo sanitario, senza efficacia derogatoria rispetto alla contrattazione collettiva convenzionale.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b)

    Norma invocata per il risanamento della spesa sanitaria, ma non tale da legittimare l'intervento unilaterale sui compensi pattuiti.

  • L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 71 e 72

    Impone obiettivi di riduzione della spesa del personale anche convenzionato, ma il contenimento deve avvenire nel rispetto della contrattazione collettiva e mediante il ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa, non con tagli unilaterali al trattamento retributivo.

  • L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 9

    Richiamata quale base del sistema convenzionale che collega il rapporto con i medici di medicina generale agli accordi collettivi nazionali.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8

    Conferma che il rapporto convenzionale è regolato da accordi collettivi e che l'assetto economico non può essere unilateralmente riscritto dalla ASL.

  • D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 517, art. 1

    Richiamato nel quadro del sistema convenzionale della medicina generale.

  • Art. 12 disp. prel. c.c.

    Usato come canone ermeneutico, ma la Corte ribadisce che la disciplina va letta nel senso di preservare il ruolo della contrattazione collettiva e non di attribuire poteri autoritativi alla ASL.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40

    comma 4; comma 3; comma 3 quinquies; commi 3 bis e 3 ter

    Le pubbliche amministrazioni devono adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi; la disapplicazione riguarda solo ipotesi di nullità genetica delle clausole integrative, mentre l'intervento unilaterale è eccezionale, temporaneo e circoscritto alle materie di competenza, senza natura autoritativa.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52

    È richiamato quale norma che rinvia all'art. 40 del medesimo decreto, senza fondare un potere di riduzione unilaterale dei compensi.

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 61

    Citato nel ricostruito quadro normativo generale sul contenimento della spesa, senza esito decisivo ai fini della controversia.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    Richiamato nel quadro normativo generale, ma non ritenuto fonte di potestà unilaterale di modifica dei compensi convenzionali.

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, artt. 4 e 5

    Le disposizioni sulla disapplicazione degli atti amministrativi non si applicano alla riduzione unilaterale del compenso operata dalla ASL, perché tale atto non esprime potestà autoritativa ma si colloca nel rapporto privatistico-convenzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia viene superata perché, esclusa la possibilità di modifica unilaterale del rapporto economico, il motivo di appello dedotto risulta comunque privo di decisività.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte esamina i motivi di ricorso proposti sotto i diversi vizi denunciati, ritenendoli tutti infondati.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso non è inammissibile per la struttura espositiva o per la previa ricostruzione del quadro normativo, se contiene comunque gli elementi necessari a comprendere e valutare le censure.

  • art. 370 c.p.c.

    Il requisito di sinteticità vale anche per il controricorso, ma la sua violazione comporta inammissibilità solo se rende incomprensibili le questioni trattate.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione delle precedenti pronunce conformi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale tra Servizio sanitario e medici di medicina generale, la disciplina economica è affidata alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa; la singola azienda sanitaria non può ridurre unilateralmente i compensi pattuiti, anche se opera in regime di piano di rientro e di contenimento della spesa.
  • Le misure normative di risanamento finanziario impongono il rispetto dei tetti di spesa e la riattivazione dei tavoli negoziali, ma non trasformano gli atti aziendali in provvedimenti autoritativi idonei a modificare in peius il contenuto economico degli accordi collettivi.
  • Nel sistema della contrattazione pubblica e convenzionale, l'eventuale intervento unilaterale della parte pubblica è eccezionale, temporaneo e circoscritto alle materie di propria competenza; non può incidere su istituti riservati a un diverso livello di contrattazione.
  • La disapplicazione degli atti amministrativi non è utilizzabile per giustificare la riduzione unilaterale di un compenso convenzionale quando l'atto contestato non esprime potestà autoritativa ma si colloca nell'esecuzione di un rapporto di natura privatistica o paritetica.
  • La volontarietà dell'adesione a modelli organizzativi convenzionali non esonera l'amministrazione dal pagamento del corrispettivo previsto per le prestazioni effettivamente rese secondo le condizioni contrattuali.
  • Un ricorso per cassazione non è inammissibile solo perché non segue una struttura schematica o perché preceduto da una ricostruzione normativa generale; l'inammissibilità richiede che il difetto espositivo renda concretamente incomprensibili i motivi.
  • L'onere di ridurre la spesa sanitaria deve essere assolto nel rispetto delle regole sulla contrattazione collettiva e sulla parità del rapporto convenzionale, non mediante atti unilaterali che alterino il sinallagma economico stabilito dagli accordi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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