Cassazione Civile, Ordinanza n. 08707/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda più lavoratrici del personale scolastico che avevano stipulato una pluralità di contratti a termine con il Ministero per supplenze su posti vacanti o temporanei. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la nullità dei termini e il risarcimento del danno, ritenendo che non fosse stato provato un abuso dello strumento del lavoro a termine, anche perché per alcune lavoratrici non risultava superato il limite di 36 mesi su organico di diritto e perché, per chi era stata successivamente immessa in ruolo, difettava un pregiudizio risarcibile. Il ricorso principale deduceva: nullità della sentenza per mancata notifica dell'appello a una parte costituita in primo grado e mancata integrazione del contraddittorio; omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per asserita inversione dell'onere della prova; violazione della disciplina europea e nazionale sul termine nel pubblico impiego scolastico, assumendo che l'amministrazione dovesse comunque giustificare l'esigenza oggettiva della supplenza. Il ricorso incidentale di una delle lavoratrici censurava il rigetto della domanda di illegittimità del termine e del risarcimento, sostenendo l'applicabilità della disciplina sul contratto a termine e l'irrilevanza della stabilizzazione ai fini risarcitori. Un'ulteriore ricorrente incidentale deduceva invece la nullità della sentenza d'appello per mancata notifica dell'appello nei suoi confronti e mancata integrazione del contraddittorio, poiché l'appello non le era stato ritualmente notificato nonostante fosse parte costituita in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale di una lavoratrice, confermando per esse il rigetto della declaratoria di nullità dei contratti a termine e della domanda risarcitoria; ha invece accolto il ricorso incidentale dell'altra lavoratrice, rilevando la mancata notifica dell'appello nei suoi confronti, con conseguente nullità della sentenza d'appello limitatamente alla sua posizione e cassazione senza rinvio, perché l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti soccombenti in favore del Ministero, mentre il Ministero è stato condannato alle spese nei confronti della lavoratrice vittoriosa. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per la posizione del Ministero.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato per sostenere l'esistenza di un litisconsorzio necessario processuale, poi escluso
in tema di impugnazioni contro cause scindibili; la mancata notificazione dell'appello alla parte non costituisce di per sé regolare instaurazione del contraddittorio
invocato in subordine dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo
richiamato in subordine per l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili; non applicato al caso delle cause scindibili
il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione implichi il rigetto della questione sollevata
l'onere di allegare e provare l'abuso e gli ulteriori danni grava sul lavoratore, quando non basta la sola reiterazione dei contratti
non è stata ravvisata un'inversione dell'onere probatorio nella valutazione del giudice di merito
Direttiva 1999/70/CE
richiamata per la disciplina dell'abuso della reiterazione dei contratti a termine nel settore pubblico e scolastico
Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
l'abuso si configura solo in presenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità e di quella UE, non per la sola reiterazione in sé
art. 4, commi 1 e 11, L. 3 maggio 1999, n. 124
la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi di tali disposizioni è illegittima solo nei limiti e alle condizioni individuate dalla giurisprudenza richiamata
art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
la violazione di norme imperative nell'assunzione pubblica non può determinare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato; resta salva la responsabilità e, nei casi di abuso, la tutela risarcitoria
art. 32 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 183
richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina invocata
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001
invocato per sostenere l'illegittimità della reiterazione dei termini
art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001
invocato per sostenere l'illegittimità della reiterazione dei termini
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non trova applicazione per il Ministero, in quanto amministrazione pubblica non tenuta al versamento del contributo unificato
art. 4, legge 13 luglio 2015, n. 107
richiamata come spartiacque temporale nella disciplina del reclutamento scolastico
Corte cost. n. 187 del 2016
richiamata per escludere che la declaratoria di illegittimità dell'art. 4 L. n. 124/1999 comporti automaticamente l'abuso in ogni ipotesi di supplenza
Corte di giustizia UE, 8 maggio 2019, causa C-494/17, Rossato
richiamata per affermare che la stabilizzazione può costituire misura sanzionatoria adeguata dell'abuso nel settore scolastico
Cass. n. 22552 del 2016
richiamata quale precedente di riferimento sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico e sui limiti dell'applicazione della disciplina generale del termine
Cass. n. 22558 del 2016
richiamata quale precedente di riferimento sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico e sui limiti dell'applicazione della disciplina generale del termine
Cass. n. 3472 del 2020
richiamata per il principio secondo cui la stabilizzazione non esclude in astratto la domanda di danni ulteriori, ma questi devono essere allegati e provati
Cass. n. 36057 del 2021
richiamata sul principio dell'unicità del processo di impugnazione e della conversione delle impugnazioni successive in ricorso incidentale
Cass. n. 8570 del 2016
richiamata sul litisconsorzio facoltativo improprio nelle cause promosse da più lavoratori contro il medesimo datore
Cass. n. 6440 del 2020
richiamata sul litisconsorzio facoltativo improprio nelle cause promosse da più lavoratori contro il medesimo datore
Cass. n. 29191 del 2017
richiamata per escludere il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione implica il rigetto della questione
Cass. n. 20718 del 2018
richiamata per escludere il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione implica il rigetto della questione
Cass. n. 10329 del 2016
richiamata sul potere della parte di proporre una autonoma impugnazione e non solo di aderire ad altrui ricorso
Cass. S.U. n. 9938 del 2014
richiamata per escludere l'applicazione del raddoppio del contributo unificato alle amministrazioni pubbliche non tenute al relativo versamento
Massime di principio
- Nel contenzioso promosso da più lavoratori con domande identiche contro il medesimo datore, le cause restano distinte e scindibili, integrando un litisconsorzio facoltativo improprio; ciascuna posizione conserva autonomia ai fini delle impugnazioni.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur senza affrontare espressamente un'eccezione, contiene una motivazione incompatibile con l'accoglimento della stessa e quindi ne determina il rigetto implicito.
- Nel settore scolastico pubblico, la sola reiterazione dei contratti a termine non basta a integrare automaticamente abuso: occorre verificare se i contratti abbiano riguardato posti dell'organico di diritto e se sia stato superato il limite temporale rilevante, oltre a eventuali ulteriori circostanze sintomatiche allegate e provate dal lavoratore.
- Per i contratti a termine nel pubblico impiego, la violazione di norme imperative non può comportare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione; la tutela risarcitoria richiede la prova dell'abuso e del danno ulteriore quando la stabilizzazione sia intervenuta.
- La stabilizzazione in ruolo può costituire misura idonea a neutralizzare le conseguenze dell'abuso nel sistema scolastico, ma non esclude in astratto domande risarcitorie ulteriori, che però devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore.
- Se l'appello non è stato ritualmente notificato a una parte costituita in primo grado, la sentenza di secondo grado è nulla nei suoi confronti e deve essere cassata senza rinvio, poiché l'impugnazione non ha validamente instaurato il contraddittorio rispetto a quella parte.
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