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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08691/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di due insegnanti di religione cattolica, già titolari di rapporti a tempo determinato reiterati nella scuola statale, volta a ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima utilizzazione del contratto a termine e la reiterazione dei rapporti. La Corte d'appello aveva escluso il risarcimento ritenendo che la successiva immissione in ruolo avesse già soddisfatto il bene della vita richiesto e che non fossero stati allegati o provati danni ulteriori. In Cassazione i lavoratori hanno dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 1, commi 95, 131 e 132, della legge n. 107 del 2015, letta alla luce della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la stabilizzazione era avvenuta fuori dal meccanismo previsto dalla legge citata e che ciò non escludeva il diritto al risarcimento del danno; con il secondo motivo hanno censurato anche il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per avere la sentenza d'appello trascurato il rilievo dell'immissione in ruolo avvenuta al di fuori delle previsioni della legge n. 107 del 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ormai limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e che nella specie non ricorreva alcuna anomalia motivazionale rilevante. Nel merito, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva valorizzato l'avvenuta immissione in ruolo dei ricorrenti, anche se avvenuta con modalità diverse dalla legge n. 107 del 2015, quale fatto idoneo a escludere il cd. danno comunitario da abuso del contratto a termine, in mancanza di allegazione e prova di specifici danni ulteriori. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio è deducibile solo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e non come mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 1, commi 95, 131 e 132, L. 107/2015

    richiamata dai ricorrenti e dalla Corte come disciplina della stabilizzazione; nella fattispecie la stabilizzazione avvenuta fuori da tale meccanismo è stata comunque ritenuta idonea a escludere il danno comunitario.

  • clausola 5, punto 1, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale parametro eurounitario contro l'abuso dei contratti a termine.

  • L. 186/2003

    è indicata come fonte del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica.

  • L. 183/2010, art. 32, comma 5

    richiamata come parametro di liquidazione del danno eurounitario in caso di abuso della reiterazione dei contratti a termine.

  • D.Lgs. 81/2015, art. 28, comma 2

    indicato come parametro successivo a quello della L. 183/2010 per il ristoro del danno da abuso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine può generare un diritto al risarcimento del danno eurounitario, ma tale tutela è esclusa o comunque compressa quando il lavoratore sia successivamente immesso in ruolo tramite una stabilizzazione che costituisca misura proporzionata, effettiva e idonea a rimuovere le conseguenze dell'abuso.
  • La stabilizzazione del rapporto opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del termine: una volta acquisito il posto in ruolo, il lavoratore non può invocare un danno presunto per la sola mancata conversione, ma deve allegare e provare specifici pregiudizi ulteriori.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non può essere dedotto come insufficienza argomentativa, ma solo come omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; restano estranee al controllo di legittimità le censure che mirano a ottenere una rivalutazione del merito.
  • Quando la pretesa risarcitoria non è assistita da una presunzione legale di danno, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare in modo puntuale i danni ulteriori rispetto alla sola perdita del posto o alla mancata conversione del contratto a termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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