Cassazione Civile, Ordinanza n. 08710/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un gruppo di dipendenti di un ente locale aveva partecipato a una procedura selettiva per la progressione economica orizzontale ed era risultato utilmente collocato in graduatoria, ma non aveva ottenuto l’aumento retributivo. Essi avevano chiesto l’accertamento del diritto alla progressione con decorrenza dal 31 gennaio 2010 e la condanna dell’ente al pagamento delle relative differenze. Dopo che il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, i dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione dell’accordo integrativo aziendale del 31 dicembre 2009 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009: sostenevano che, per la progressione economica orizzontale, sarebbero bastati il possesso dei requisiti e la disponibilità delle risorse, senza una reale selettività; inoltre contestavano che il tetto di spesa previsto dall’accordo dovesse essere utilizzato integralmente per tutti gli idonei in graduatoria e che i fondi residui potessero essere destinati ad altre finalità (produttività generale e mobilità in entrata).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, anche la tardività e quindi l’inammissibilità del controricorso del Comune, notificato oltre il termine utile. Nel merito del ricorso, ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’interpretazione dell’accordo integrativo, perché non è deducibile come violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., di un contratto collettivo integrativo, essendo tale regime riservato ai soli contratti collettivi nazionali; per i contratti integrativi è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici o il vizio motivazionale, che però non erano stati specificamente indicati. Ha inoltre escluso che l’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009 imponesse di distribuire tutte le risorse tra tutti i dipendenti in possesso dei requisiti, evidenziando che la norma prevede progressioni economiche selettive, per una quota limitata di dipendenti, nei limiti delle risorse disponibili e secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il controricorso va proposto mediante notificazione nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
Il termine per il deposito del ricorso è di venti giorni e il termine per il controricorso si calcola in relazione all’ultima notificazione tempestiva del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo non è denunciabile con tale motivo, riservato ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009
Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, sulla base dei contratti collettivi nazionali e integrativi e nei limiti delle risorse disponibili.
art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato per distinguere il regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali rispetto a quello dei contratti integrativi.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
È richiamata quale fonte modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’interpretazione dei contratti collettivi integrativi non è sindacabile in cassazione come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. nei termini previsti per i contratti collettivi nazionali; il controllo di legittimità è limitato alla violazione dei canoni ermeneutici o al vizio di motivazione, se specificamente dedotti.
- Le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego non spettano automaticamente a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti, poiché la disciplina legale le configura come selettive, entro una quota limitata e nei limiti delle risorse disponibili.
- Quando la contrattazione integrativa prevede un meccanismo di riparto delle risorse con una clausola di chiusura che destina il residuo a un fondo separato, il residuo non può essere automaticamente reimpiegato per soddisfare ulteriori progressioni economiche non previste dal meccanismo concordato.
- In cassazione, la censura sull’interpretazione di un accordo integrativo deve indicare specificamente quale criterio legale di ermeneutica sarebbe stato violato; mere contestazioni di merito sulla migliore utilizzazione delle risorse non sono sufficienti.
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