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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08734/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo, in particolare della cosiddetta quota B riferita ad anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992. Il pensionato aveva chiesto di accertare l’illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui il supplemento della quota B era stato calcolato applicando un limite massimo alla media delle retribuzioni, e di ottenere il ricalcolo della base di computo secondo la media effettiva delle retribuzioni e la conseguente liquidazione dei supplementi di pensione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non operanti la decadenza triennale e la prescrizione e reputando incompatibile con il nuovo sistema introdotto dal d.lgs. n. 182/1997 il limite massimo previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d’appello aveva confermato. In Cassazione l’INPS deduceva violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per la quota B permaneva un massimale pensionabile specifico per i lavoratori dello spettacolo, non quello generale dell’AGO, e contestando quindi il criterio di calcolo adottato nei giudizi di merito. L’INPS proponeva anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 per asserita violazione dell’art. 76 Cost. e dei criteri della legge delega n. 335/1995, nella parte in cui non equipara il massimale pensionabile a quello contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal pensionato, ha giudicato fondato il motivo di ricorso dell’INPS e ha affermato la continuità dell’orientamento secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta applicabile il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, osservando che la legge delega non imponeva l’equiparazione tra massimale pensionabile e massimale contributivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame del merito alla luce dei principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo continua a operare un limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile; il massimale non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalle norme successive.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    Ha modificato il limite massimo previsto per i trattamenti ENPALS, ma non ne ha eliminato la funzione nella disciplina del calcolo della quota B.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    Nel calcolo della parte B della pensione si applica l’aliquota di rendimento del 2% sino al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria; la disposizione non esclude il tetto specifico previsto per il settore dello spettacolo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 76 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché la legge delega non imponeva l’equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo.

  • art. 2, comma 22, L. n. 335/1995

    Il criterio direttivo sulla commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi sostenuti riguarda la ridefinizione delle aliquote contributive e l’equilibrio delle gestioni, non l’aumento del massimale pensionabile.

  • art. 12 d.lgs. n. 503/1992

    Richiamato nella vicenda processuale come parametro per la parte eccedente il massimale, senza che ciò precluda l’impugnazione dell’intera statuizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l’impugnazione di una statuizione è ammissibile anche se censura solo uno degli elementi della sequenza argomentativa, quando incide sul nucleo decisionale della statuizione stessa.
  • In tema di pensioni di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, il calcolo della quota B deve avvenire nel rispetto del tetto massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, che non risulta abrogato da norme successive se non per espresso intervento o per incompatibilità effettiva.
  • La fissazione di un massimale pensionabile nella disciplina speciale dello spettacolo è compatibile con un sistema complessivamente più favorevole rispetto alla generalità dei lavoratori assicurati, e risponde all’esigenza di bilanciare tutela previdenziale ed equilibrio finanziario della gestione.
  • La questione di legittimità costituzionale di una norma delegata è manifestamente infondata quando il criterio direttivo della legge delega non imponga la soluzione interpretativa invocata dal ricorrente e lasci invece al legislatore delegato margini coerenti con la finalità di equilibrio della gestione previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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