Cassazione Civile, Ordinanza n. 08735/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale, sottoscritto tra un'azienda sanitaria regionale e un dirigente sanitario, con previsione di una somma a carico dell'ente ai sensi dell'art. 3 del contratto. Il giudice di merito aveva ritenuto valido ed efficace l'accordo e condannato l'azienda al pagamento della somma pattuita. In cassazione l'azienda ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento e omesso esame dei motivi di diritto, sostenendo che la risoluzione consensuale ex art. 22 CCNL 8 giugno 2000 sarebbe stata subordinata alla facoltà dell'amministrazione di non accettare o differire la risoluzione e che un provvedimento successivo avrebbe integrato diniego alla risoluzione, rendendo inefficace l'accordo; 2) violazione degli artt. 132, n. 4, e 156 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. e omesso esame di fatti decisivi, censurando la motivazione della Corte d'appello perché resa per relationem; 3) violazione del d.lgs. n. 502/1992 e delle regole organizzative interne dell'azienda, assumendo che occorresse prima quantificare l'indennità e acquisire le risorse finanziarie necessarie, oltre a contestare vincoli di prova e di gerarchia delle fonti di prova; 4) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il dirigente, avendo continuato a lavorare dopo la data di decorrenza della risoluzione e non avendo chiesto esecuzione dell'accordo, avrebbe mostrato consapevolezza dell'inefficacia dell'intesa e una revoca o rinuncia tacita. Il resistente ha eccepito anche l'inesistenza della procura speciale per difetto di previa deliberazione autorizzativa dell'azienda, eccezione poi respinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura speciale, affermando che il Direttore Generale dell'azienda sanitaria, in mancanza di specifiche disposizioni contrarie, ha autonomo potere di stare in giudizio e nominare il difensore. Nel merito, ha escluso l'omesso esame di questioni giuridiche come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e ha rilevato che il ricorso era in parte generico e privo di specifica individuazione delle norme violate. Ha poi ritenuto che il provvedimento amministrativo sopravvenuto non potesse incidere retroattivamente su un accordo già concluso ed efficace, soprattutto poiché lo stesso ricorrente lo qualificava come revoca ex nunc. Quanto alla motivazione della sentenza d'appello, la Corte ha escluso che fosse meramente apparente o acriticamente per relationem, rilevando che il giudice di merito aveva autonomamente esaminato i motivi di gravame. Infine, ha confermato che la disciplina invocata sull'organizzazione interna dell'ente e sulla formazione della volontà amministrativa non incideva sulla validità dell'accordo già perfezionato, in assenza di specifiche deduzioni sul vizio del contratto, e che la protrazione dell'attività lavorativa dopo la data di cessazione non integrava revoca implicita né rinuncia tacita. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 CCNL 8 giugno 2000
la facoltà dell'amministrazione di non accettare o differire la risoluzione opera nella fase di formazione dell'accordo, ma una volta sottoscritta l'intesa essa è efficace e non richiede ulteriori ratifiche, salvo diversa previsione
art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
il Direttore Generale di un'azienda sanitaria, in assenza di specifiche disposizioni contrarie, ha autonomo potere di promuovere o resistere in giudizio e di conferire il mandato difensivo
art. 132, n. 4, c.p.c.
la censura sulla motivazione deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della sentenza e non può essere formulata in modo generico
art. 156 c.p.c.
la nullità processuale va dedotta e concretamente argomentata, non essendo sufficiente un richiamo assertivo
art. 111 Cost.
la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione, ma nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
il n. 5 non riguarda questioni o argomentazioni giuridiche; il vizio di violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate e argomentazioni intelligibili
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l'omesso esame di argomentazioni giuridiche o di questioni, ma solo l'omesso esame di fatti storici decisivi discussi tra le parti.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare con precisione la norma violata e spiegare in modo specifico perché la decisione impugnata sarebbe in contrasto con essa; censure generiche o apodittiche sono inammissibili.
- Una motivazione per relationem è valida se il giudice di appello mostra di aver compiuto un autonomo vaglio critico delle ragioni della decisione richiamata e dei motivi di gravame; è nulla solo quando si risolva in un richiamo acritico e meramente riproduttivo.
- Un provvedimento unilaterale sopravvenuto non può incidere retroattivamente su un accordo già perfezionato ed efficace, salvo che sia configurata e dedotta un'idonea causa di invalidità del contratto.
- Nella risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la disciplina interna che regola il procedimento amministrativo di formazione della volontà dell'ente rileva solo se il suo mancato rispetto venga specificamente allegato come vizio dell'accordo concluso.
- La mera prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la data di cessazione pattuita non integra di per sé revoca implicita o rinuncia tacita all'accordo risolutivo, se il giudice di merito esclude una volontà abdicativa inequivoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08691/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08698/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08707/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08710/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08734/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08739/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →