Cassazione Civile, Ordinanza n. 08698/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un gruppo di dipendenti di un'azienda sanitaria locale aveva impugnato la graduatoria per l'attribuzione di una progressione economica orizzontale di categoria C, approvata con delibera del direttore generale, chiedendo l'annullamento della graduatoria e l'accertamento del diritto al beneficio. La controversia nasceva dal fatto che, a fronte di un numero di candidati collocati a punteggio massimo superiore alle risorse disponibili nel fondo aziendale, la pubblica amministrazione aveva introdotto criteri ulteriori rispetto a quelli fissati in un verbale sindacale precedente, tra cui il criterio dell'anzianità complessiva, senza una nuova intesa unanime con tutte le sigle sindacali. I ricorrenti hanno censurato in cassazione: la pretesa formazione del giudicato su alcuni capi della sentenza di primo grado; la ritenuta carenza di allegazione e di interesse ad agire; la mancata concessione di un termine di regolarizzazione del ricorso; l'asserito travisamento di un verbale sindacale del novembre 2010; la qualificazione come nuova di una doglianza già proposta in primo grado; e la violazione delle regole sulla predeterminazione dei criteri e della trasparenza amministrativa, sostenendo che l'anzianità complessiva fosse un criterio nuovo e illegittimo e che non fosse stata provata l'integrazione delle domande dei dipendenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero impostato correttamente la censura, perché non avevano indicato, sin dall'origine della lite, quale criterio alternativo, desumibile dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dai principi di correttezza e buona fede, dovesse essere applicato al posto di quello utilizzato dall'azienda, né quale specifica violazione normativa o contrattuale fosse stata commessa. Ha inoltre valorizzato il fatto che la progressione economica orizzontale non è una procedura concorsuale in senso stretto, ma dipende dalla contrattazione collettiva e dalle risorse effettivamente disponibili nel fondo, sicché, in caso di insufficienza dei fondi e di parità di punteggio tra più candidati, l'amministrazione può dover individuare criteri residuali oggettivi e non discriminatori. Poiché i ricorrenti si erano limitati a contestare l'uso dell'anzianità complessiva senza indicare un diverso criterio favorevole e senza confrontarsi con il limite della copertura finanziaria, il ricorso è stato reputato inammissibile. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo relativo al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare un preteso errore sul giudicato e sul devolutum, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello e alla loro pretesa novità
art. 345 c.p.c.
richiamato in relazione al divieto di domande e questioni nuove in appello
art. 100 c.p.c.
richiamato per contestare l'interesse ad agire, ma la Corte ha ritenuto carente l'allegazione di un interesse concreto e del criterio alternativo richiesto
art. 414 c.p.c.
richiamato per la dedotta indeterminatezza del ricorso introduttivo nel rito del lavoro
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere di allegazione/prova da parte dei ricorrenti
art. 164 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di un termine di sanatoria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non pertinente
art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994
richiamato dai ricorrenti per sostenere la predeterminazione dei criteri, ma la Corte ha escluso la sua decisività nella vicenda
art. 3 regolamento aziendale allegato al verbale del 20 luglio 2010
richiamato per contestare il criterio applicato dalla P.A.
art. 6 regolamento aziendale allegato al verbale del 20 luglio 2010
richiamato per sostenere che il criterio dell'anzianità complessiva fosse nuovo e non consentito
art. 97 Cost.
invocato quale parametro di trasparenza e imparzialità amministrativa
art. 9 CCNL 31 dicembre 2009
richiamato come fonte del fondo aziendale da cui dovevano provenire le risorse per la progressione economica orizzontale
art. 91 c.p.c.
applicato per la condanna alle spese in base alla soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie relative a progressioni economiche orizzontali del personale pubblico, la procedura non va assimilata a un concorso pubblico in senso proprio: essa è governata dalla contrattazione collettiva e dal principio di selettività, ma deve comunque restare entro la concreta disponibilità delle risorse del fondo.
- Quando i candidati collocati in posizione utile sono più numerosi delle risorse disponibili e occorre scegliere tra situazioni di parità, l'amministrazione può individuare criteri ulteriori, purché oggettivi, non discriminatori e coerenti con buona fede e correttezza.
- Chi contesta in giudizio il criterio residuale adottato dalla pubblica amministrazione deve indicare specificamente quale diverso criterio, ricavabile da legge, contratto collettivo o principi generali, avrebbe dovuto essere applicato e deve allegare che tale criterio gli avrebbe concretamente consentito di conseguire il beneficio; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse o di specificità.
- Non è sufficiente denunciare in astratto l'illegittimità del criterio prescelto se non si confronta la domanda con il vincolo della copertura finanziaria e non si dimostra in che modo l'esito della graduatoria sarebbe stato diverso e favorevole al ricorrente.
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