Cassazione Civile, Ordinanza n. 08864/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'accisa ritenuta dovuta in relazione al presunto dirottamento di GPL da uso domestico a uso autotrazione. La società aveva ottenuto inizialmente esito favorevole in primo grado; poi, dopo un primo ricorso per cassazione dell'Ufficio accolto per difetto di motivazione della sentenza regionale, la causa era stata rinviata e la CTR aveva nuovamente accolto l'appello erariale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi, deducendo: vizio di motivazione e violazione delle norme processuali sulla inammissibilità dell'appello; omessa pronuncia su questioni di diritto UE e violazione di norme statutarie e tributarie; violazione delle norme sul rinvio e sul giusto processo; violazione dell'art. 112 c.p.c.; erroneo uso del patteggiamento come elemento indiziario e violazione delle presunzioni e dell'onere probatorio; erronea imputazione alla società del dirottamento compiuto dal legale rappresentante; illegittimità della mancata allegazione della sentenza di patteggiamento all'avviso; omessa pronuncia sulla prova del rapporto tra petitum penale e tributario e sul divieto di bis in idem; motivazione apparente e violazione delle norme sulla compartecipazione alla frode e sulla prova della consapevole partecipazione dell'ente. Nelle more, è stata depositata rinuncia al ricorso da parte dell'ex rappresentante e dell'ex liquidatore, con attestazione della cancellazione della società dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata telematicamente e, richiamando la disciplina dell'art. 390 c.p.c. come modificata, ha rilevato che la rinuncia si era perfezionata con il deposito in cancelleria e la comunicazione alle parti costituite. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate in ragione della natura della lite e dell'andamento processuale. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, precisando che tale meccanismo opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro dedotto dalla ricorrente per contestare la motivazione della sentenza regionale, ma non esaminato nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
Invocato in subordine dalla ricorrente in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Invocato in più motivi come regola sul riparto dell'onere della prova.
Invocato per denunciare omessa pronuncia e profili di rilevabilità d'ufficio delle violazioni di diritto dell'Unione.
Richiamato in subordine dalla ricorrente nell'ambito delle censure sul procedimento tributario.
Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa all'accisa.
art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a un buon andamento/procedimento equo dell'amministrazione.
Richiamati per censurare il rinvio e la sospensione del processo, oltre al giusto processo.
Invocato per dedurre omessa pronuncia su specifiche eccezioni e questioni.
Richiamati per contestare il valore indiziario attribuito al patteggiamento e la prova presuntiva della frode.
Richiamato dalla ricorrente per negare efficacia probatoria automatica alla sentenza di patteggiamento.
Richiamato come norma presuntiva sull'imputazione della responsabilità dell'ente rispetto al dirottamento del gas.
Richiamato per contestare la responsabilità della società per il fatto del suo legale rappresentante.
Invocato per sostenere l'illegittimità della mancata allegazione della sentenza di patteggiamento all'avviso.
Richiamato in connessione alle sanzioni e alla concorrente responsabilità dell'ente.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla compartecipazione alla frode e sulla responsabilità dell'ente.
art. 2, comma 2, d.lgs. 472/1997
Richiamato nel motivo sulla compartecipazione alla frode e sulla imputazione delle sanzioni.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
La Corte lo richiama per affermare che, nei rapporti tributari, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione mantiene il potere rappresentativo del liquidatore sul piano sostanziale e processuale.
È la norma che, dopo la riforma, disciplina il perfezionamento della rinuncia mediante deposito in cancelleria e comunicazione alle parti costituite.
È la base per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso, perché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta perfezionata con il deposito in cancelleria e la relativa comunicazione alle parti costituite, comporta l'estinzione del giudizio.
- Nel contenzioso tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce la prosecuzione o la gestione del processo quando operi il regime di differimento degli effetti estintivi previsto per i rapporti con l'amministrazione finanziaria, con permanenza dei poteri rappresentativi del liquidatore.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non anche in caso di rinuncia.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non vi è spazio per una decisione sul merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
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