Cassazione Civile, Ordinanza n. 08796/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando il ricorso introduttivo originario della contribuente. Le spese del giudizio di merito vengono compensate per il recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015 relativo all’imposta unica sulle scommesse, notificato a un centro di trasmissione dati affiliato alla società bookmaker, ritenuta responsabile in solido per il tributo non versato dal punto di raccolta. La CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo che l’adesione del bookmaker alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, L. 190/2014 e il pagamento di quanto dovuto avessero estinto anche la responsabilità solidale per l’imposta riferita ai CTD non aderenti. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 643, L. 190/2014, sostenendo che la regolarizzazione del bookmaker non può travolgere la responsabilità per l’imposta dovuta dai singoli CTD che non abbiano aderito alla procedura e che la sanatoria postula, per il perfezionamento, la persistenza dell’attività e l’adempimento delle condizioni previste anche con riguardo al singolo centro di raccolta.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, proposto contro la decisione di merito.
art. 1, comma 643, L. 190/2014
"In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici (...)"
La norma è interpretata come procedura di regolarizzazione finalizzata all’emersione e all’inserimento nel circuito legale di soggetti attivi che offrivano scommesse senza collegamento al totalizzatore nazionale; la regolarizzazione non è un condono autonomo, ma presuppone l’attività effettivamente in essere e il rispetto di tutte le condizioni previste, anche in relazione al singolo CTD quando rilevante.
art. 1, comma 644, L. 190/2014
È richiamato come disciplina dei soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione o ne decadono, con mantenimento di obblighi e divieti e delle conseguenze sanzionatorie previste.
art. 88 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
La licenza di polizia è considerata condizione necessaria del percorso di regolarizzazione e del legittimo svolgimento dell’attività.
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
È la base normativa dell’imposta unica sulle scommesse dovuta per i periodi anteriori al 2016 oggetto della regolarizzazione.
art. 24, comma 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
È richiamato per il criterio di determinazione dell’imposta unica dovuta in sede di regolarizzazione.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 4, comma 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401
È richiamato dal comma 644 quale disciplina sanzionatoria per l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa.
Massime di principio
- La regolarizzazione fiscale prevista per gli operatori del gioco non opera come condono generale e automatico della posizione del bookmaker per tutte le articolazioni della rete, ma richiede il rispetto delle condizioni legali e la riferibilità della domanda al singolo centro di raccolta interessato.
- Ai fini del perfezionamento della procedura di emersione, non è sufficiente il solo pagamento delle somme dovute: occorre anche che l’attività fosse effettivamente in corso alla data indicata dalla legge, che il punto di raccolta rientrasse nella rete oggetto di regolarizzazione, che vi sia l’adesione del soggetto pertinente e che siano adempiuti gli ulteriori oneri previsti, inclusi titolo autorizzatorio e collegamento al totalizzatore nazionale.
- Quando il contribuente invoca il perfezionamento della sanatoria, grava su di lui l’onere di provare tutti i presupposti richiesti dalla legge, compresa l’esistenza e l’operatività del CTD alla data rilevante e l’adempimento delle condizioni specifiche del procedimento.
- In materia di giochi e scommesse, la disciplina di regolarizzazione si inserisce in un assetto regolatorio che tutela anche ordine pubblico e prevenzione della criminalità, sicché i requisiti autorizzatori non sono meri adempimenti formali ma condizioni sostanziali per la legittimazione dell’attività.
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