Cassazione Civile, Ordinanza n. 08797/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015, con cui venivano recuperate maggiori IVA, IRAP, IRES e sanzioni per complessivi euro 4.949.968,00 oltre interessi. L'accertamento si fondava su un PVC e su indagini della Guardia di Finanza che avevano contestato un meccanismo di compensazioni posto in essere dalla società, ritenuto finalizzato a evitare il versamento di contributi previdenziali e assicurativi da parte di soci/dipendenti a fronte di retribuzioni molto elevate e sproporzionate, con conseguente artificiosa costituzione di prestazioni previdenziali indebitamente rilevanti. Era inoltre emersa, per la società e per altre del medesimo gruppo, una costante antieconomicità della gestione imprenditoriale, con acquisti rilevanti e vendite notevolmente inferiori. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale, perché il PVC era stato consegnato non all'amministratore assembleare ma all'amministratore giudiziario, essendo la società sottoposta a sequestro giudiziario. In appello l'Agenzia aveva sostenuto la correttezza dell'instaurazione del contraddittorio e la sussistenza di ulteriori questioni di merito. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 156 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 sul contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata era affetta da un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo: il giudice d'appello aveva accolto la prospettazione dell'Agenzia sulla questione preliminare, ma poi non aveva esaminato il merito e aveva comunque rigettato il gravame, con motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Ha inoltre chiarito che, nel processo tributario, l'onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. 546/1992 può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio denunciabile riguarda la nullità della sentenza e del procedimento, qui prospettata per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale; è nulla se manca, è solo apparente, o presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
la sentenza tributaria deve essere motivata in modo coerente e intelligibile.
la sentenza è nulla se manca la motivazione o se il suo contenuto è tale da renderla incomprensibile.
il vizio processuale rileva quando incide in modo effettivo sulla validità dell'atto/sentenza.
richiama l'esigenza di motivazione chiara e ordinata.
nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica può essere assolto anche riproponendo in appello le ragioni già poste a base della legittimità dell'atto impositivo o dell'impugnazione della pretesa.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
dedotto come norma sul contraddittorio endoprocedimentale; il relativo motivo è rimasto assorbito.
richiamato nel ricorso come profilo di merito sulle spese contestate, ma non oggetto di decisione finale.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando motivazione e dispositivo risultano in contrasto irriducibile, tale da impedire di comprendere la reale decisione del giudice.
- Nel giudizio tributario l'obbligo di specificità dell'appello non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dall'atto, interpretato complessivamente, emerga in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione di primo grado, anche mediante la riproposizione delle medesime ragioni difensive.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o internamente inconciliabile.
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