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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08804/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società proprietaria di un immobile ritenuto pericolante ha ricevuto dal Comune un ordine di messa in sicurezza, rimasto inevaso. Dopo ulteriori sopralluoghi e l'avvio del procedimento di esecuzione in danno, il Comune ha fatto eseguire i lavori a una ditta appaltatrice e ha poi richiesto alla società il rimborso delle spese sostenute, notificando infine un avviso di accertamento esecutivo di entrate patrimoniali. La società ha proposto opposizione davanti al Tribunale, contestando la pretesa creditoria e chiedendo anche la sospensione dell'efficacia dell'atto. Nel regolamento preventivo di giurisdizione, la società ha sostenuto che la controversia spettasse al giudice ordinario, perché l'oggetto del giudizio era il recupero di somme e non l'impugnazione del provvedimento amministrativo originario; il Comune ha invece insistito per l'inammissibilità o improcedibilità del regolamento, affermando che i motivi di opposizione investivano i presupposti dell'ordinanza amministrativa e dunque il corretto esercizio del potere pubblico.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo proposto dall'attrice nel giudizio di merito e, nel merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha applicato il criterio del petitum sostanziale: la domanda era diretta a contestare l'esistenza e l'ammontare del credito del Comune per le spese di esecuzione in danno, non a sindacare l'ordinanza originaria, che restava sullo sfondo ed era, al più, da impugnare separatamente davanti al giudice amministrativo. La Corte ha quindi affermato che la pretesa restitutoria dell'ente, una volta eseguiti i lavori sostitutivi, si colloca in un ambito di obbligazione di diritto privato e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il regolamento è stato pertanto deciso con riconoscimento della giurisdizione ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    Consente il regolamento preventivo di giurisdizione; può essere proposto anche dall'attore quando vi siano ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito.

  • art. 30 d.lgs. n. 285 del 1992

    Richiamato come base della contestazione originaria relativa alla mancata esecuzione di opere di conservazione e tutela dell'incolumità pubblica; la Corte osserva però che la norma non risultava neppure richiamata nell'ordinanza e non era centrale per la delimitazione della giurisdizione sulla successiva azione di recupero spese.

  • art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019

    Cita il titolo esecutivo utilizzato dal Comune per notificare l'avviso di accertamento esecutivo relativo a entrate patrimoniali.

  • r.d. n. 639 del 1910

    Richiamato in tema di riscossione delle entrate patrimoniali e recupero delle somme sostenute per l'esecuzione in danno.

  • art. 2 r.d. n. 639 del 1910

    Utilizzato come riferimento della giurisprudenza sulle controversie relative alla riscossione di somme per esecuzione in danno, attribuite al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e alla posizione giuridica effettivamente dedotta in giudizio, non alla sola prospettazione formale della parte.
  • Quando la controversia ha per oggetto il recupero, da parte della pubblica amministrazione, delle spese sostenute per eseguire in danno lavori rimasti ineseguiti dal privato, la lite riguarda l'accertamento di un diritto di credito dell'ente e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • In tale ipotesi il giudice ordinario non è chiamato a valutare la legittimità dell'atto amministrativo presupposto, ma soltanto la sussistenza del credito dell'amministrazione, l'effettiva spesa sostenuta e la sua non eccessività rispetto all'obiettivo perseguito.
  • L'eventuale illegittimità dell'ordinanza presupposta resta questione autonoma, da far valere davanti al giudice competente per l'impugnazione del provvedimento amministrativo, e non trasferisce alla giurisdizione amministrativa la fase successiva di riscossione del rimborso.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dalla parte attrice del giudizio di merito quando esistano ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione, al fine di ottenere una decisione definitiva e prevenire future oscillazioni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneEspropriazione forzataContratto preliminare
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliareDiritti realiResponsabilità civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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