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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08792/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel giudizio di legittimità la ricorrente, tramite il nuovo difensore, depositava atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente. La Corte prendeva atto della rinuncia e dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese poiché la controparte era rimasta solo intimata. Non vi è quindi esame nel merito dei motivi di ricorso contro la declaratoria di improcedibilità dell’appello.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato a una soggetto indicato come erede del padre, per il pagamento di una somma pari a euro 154.837,78 oltre spese e interessi. La destinataria del precetto proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo più profili: la reiterazione del precetto, l’avvenuta accettazione con beneficio di inventario dell’eredità paterna, l’erroneo computo degli interessi e la non debenza di alcune somme richieste. Il tribunale accoglieva l’opposizione solo parzialmente, espungendo euro 6.514,00. La stessa parte proponeva quindi appello, ma la corte territoriale lo dichiarava improcedibile per tardività/irregolarità della costituzione dell’appellante rispetto al termine di cui all’art. 165 c.p.c., anche dopo il rigetto dell’istanza di rimessione in termini. Nel ricorso per cassazione venivano formalmente proposti cinque motivi, ma nel testo dell’ordinanza non ne viene riportato il contenuto perché interveniva rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato quale termine per la costituzione dell'appellante, la cui inosservanza ha condotto alla declaratoria di improcedibilità dell'appello

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato per la dichiarazione di improcedibilità dell'appello da parte della corte territoriale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione della trattazione camerale del ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e depositata dal difensore, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., rendendo superflua ogni valutazione sui motivi di ricorso.
  • Quando il giudizio di cassazione è estinto per rinuncia e la controparte è rimasta solo intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
  • Le questioni relative all'ammissibilità o all'improcedibilità dell'appello restano assorbite e non vengono scrutinabili nel merito se il ricorso per cassazione viene successivamente rinunciato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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