Cassazione Civile, Ordinanza n. 08793/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato da una società per il recupero di somme già pagate al difensore della controparte ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in esecuzione di decreti ingiuntivi poi confermati nei giudizi di opposizione e successivamente riformati nel merito. Il debitore proponeva opposizione deducendo, quanto al profilo ex art. 617 c.p.c., la nullità del precetto per vizi formali e sostanziali della procura con cui era stato sottoscritto e notificato. Secondo il ricorrente, la procura notarile conferita all'institore della società sarebbe stata limitata alle sole controversie di lavoro e previdenza, con conseguente mancanza di potere di rappresentare la società nel giudizio ordinario e di conferire valida procura ad litem all'avvocato che aveva sottoscritto il precetto. Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo che il precetto sia atto stragiudiziale e che, comunque, la produzione della procura notarile dimostrasse i poteri rappresentativi dell'institore. In cassazione il soccombente deduceva tre motivi, tutti centrati sulla violazione delle norme sulla rappresentanza processuale e sostanziale: sosteneva che il giudice di merito avesse valorizzato solo l'esistenza formale della procura senza considerare le sue asserite limitazioni; che l'institore non fosse abilitato a rilasciare la procura all'avvocato; e che, per effetto delle previsioni della procura speciale e della procura ad litem, mancasse lo ius postulandi e la legittimazione della società a stare in giudizio tramite quel soggetto.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha confermato che il precetto è atto stragiudiziale di natura sostanziale e che non è invalido se sottoscritto da un rappresentante sostanziale della parte. Ha poi interpretato la procura notarile prodotta dalla società nel senso che essa attribuiva all'institore "tutti i poteri di legge" e, successivamente, specificava tra gli altri anche il potere di rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione, di nominare e revocare avvocati e di conferire procure ad litem, anche per giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori. Di conseguenza la Corte ha escluso che vi fossero limitazioni tali da impedire la valida rappresentanza processuale e il conferimento del mandato difensivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
distrazione in favore del difensore delle spese di controversie che, nel grado successivo, erano state riformate
richiamato come base delle somme poi azionate in via esecutiva, a seguito della successiva riforma delle decisioni di merito
art. 617 c.p.c.
limitandosi alla decisione sull’opposizione ex art. 617 c.p.c.
utilizzato per qualificare il motivo di opposizione relativo al quomodo dell'esecuzione e ai vizi formali del precetto
art. 615 c.p.c.
ove pone in discussione l’an della minacciata esecuzione
richiamato dal giudice di merito per distinguere le censure sull'an da quelle sul quomodo dell'esecuzione
art. 125 c.p.c.
il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 cod. proc. civ.
la Corte ribadisce che il precetto non è un atto introduttivo di giudizio ma un atto stragiudiziale, per cui la sua sottoscrizione può provenire da un rappresentante sostanziale
art. 75 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione artt.125, 75 e 77 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della contestazione della capacità processuale della società e del suo rappresentante
art. 77 c.p.c.
richiamato per contestare la validità della rappresentanza processuale conferita dall'institore e la procura ad litem
art. 81 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione artt. 81 e segg. cpc
invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza di legittimazione processuale del soggetto che aveva rilasciato la procura al difensore
art. 1397 c.c.
Violazione e falsa applicazione artt. 1397 e 2203, c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza e poteri del rappresentante sostanziale
art. 2203 c.c.
artt.2203, 2204 e segg. c.c.
norma centrale sulla preposizione institoria, interpretata nel senso che l'institore, se munito di tutti i poteri di legge, può rappresentare la società e conferire procura alle liti
art. 2204 c.c.
artt.2203, 2204 e segg. c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la limitabilità dei poteri dell'institore, ma non ritenuto ostativo nel caso concreto
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
impone l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il precetto è un atto stragiudiziale di natura sostanziale: può essere validamente sottoscritto non solo dalla parte personalmente, ma anche da un rappresentante sostanziale munito dei relativi poteri, senza che rilevi, di per sé, il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata quando la rappresentanza sostanziale sia comunque dimostrata.
- La procura dell'institore va interpretata secondo il suo tenore complessivo: la clausola che attribuisce "tutti i poteri di legge" e quella che consente di rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e di nominare avvocati e conferire procure ad litem sono idonee a includere il potere di rilasciare mandato difensivo, anche se nel testo compaiono specificazioni relative ad alcune tipologie di controversie.
- In tema di rappresentanza processuale della società, la limitazione di alcuni poteri dell'institore deve risultare in modo chiaro e inequivoco; non è sufficiente desumerla da una lettura isolata di singole espressioni, quando il testo della procura complessivamente considerato riconosca poteri generali e poteri espressamente compatibili con la rappresentanza in giudizio.
- Quando il motivo di opposizione al precetto contesta la validità del potere rappresentativo del soggetto che ha agito per la società, il giudice deve verificare il contenuto effettivo della procura e non arrestarsi alla mera esistenza formale del documento, ma se dal testo emergono poteri generali e specifici coerenti con la rappresentanza giudiziale la censura è infondata.
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