Cassazione Civile, Ordinanza n. 08801/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti della società contribuente e dei soci per il recupero a tassazione di costi di sponsorizzazione/pubblicità dedotti in dichiarazione. La CTR Toscana aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo non integralmente deducibili le spese perché, in concreto, sproporzionate, prive di adeguata prova dell'effettività e dell'inerenza, e prive di ritorno economico e promozionale sufficientemente dimostrato. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sostenendo che la norma configura una presunzione di deducibilità/inerenza delle spese di sponsorizzazione in favore di imprese sportive dilettantistiche; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avrebbe valutato correttamente, ai fini della proporzionalità e dell'inerenza, il fatturato dell'impresa e altri indici economici. L'Agenzia ha resistito e, in corso di giudizio, ha depositato memoria attestando l'annullamento in autotutela degli avvisi impugnati, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ai fini delle spese, ha ritenuto di dover valorizzare la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, compensando metà delle spese del giudizio di legittimità e ponendo l'altra metà a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nel motivare la regolazione delle spese, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 prevede una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, con deducibilità integrale entro il limite normativo. Il primo motivo è stato considerato fondato e il secondo assorbito, ma ciò non ha condotto a una cassazione della sentenza impugnata, perché la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ha definito il giudizio.
Norme richiamate
"presunzione legale"; limite d'importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro
Le spese di sponsorizzazione verso imprese sportive dilettantistiche, se destinate alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e correlate a una specifica attività del beneficiario, sono integralmente deducibili e assistite da una presunzione assoluta di inerenza e congruità, nei limiti di legge.
Richiamato dalla CTR per i requisiti di effettività e inerenza dei costi deducibili; la Cassazione, nel richiamare il proprio orientamento speciale su art. 90, comma 8, ne evidenzia la prevalenza applicativa nel caso di sponsorizzazioni sportive dilettantistiche.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo di ricorso, relativo alla violazione/falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito.
Nel testo novellato, la regola è la decisione in camera di consiglio, salvo le eccezioni indicate dalle Sezioni Unite; nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per la pubblica udienza.
Richiamato quale forma ordinaria di definizione del ricorso in cassazione in camera di consiglio.
Menionato come ipotesi eccezionale in cui può disporsi la trattazione diversa dalla camera di consiglio.
art. 46, comma 1, d.lgs. 546/1992
La cessazione della materia del contendere nel processo tributario, a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, è ricondotta a questa disciplina dell'estinzione del giudizio.
art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992
Consente la compensazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, previa valutazione complessiva del giudice.
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
La Corte richiama la distinzione rispetto alla ipotesi di compensazione automatica delle spese, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.
Richiamato per la liquidazione delle spese secondo i parametri medi.
Richiamato quale aggiornamento dei parametri di liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nelle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 introduce una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese, con conseguente deducibilità integrale entro il limite normativo, quando il corrispettivo sia destinato alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e sia riscontrata un'attività specifica del beneficiario.
- In presenza di annullamento in autotutela degli avvisi impugnati nel processo tributario, il giudizio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario richiede una valutazione complessiva del giudice e può condurre alla compensazione, totale o parziale, non operando un automatismo generale.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 375 c.p.c., la trattazione in pubblica udienza è eccezionale e richiede una particolare rilevanza della questione, non ravvisabile quando il principio di diritto è già consolidato in giurisprudenza.
- Ai fini della deducibilità dei costi di sponsorizzazione non può pretendersi, nei casi governati dalla disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, una prova ulteriore di congruità fondata su criteri meramente discrezionali o economico-valutativi contrari alla presunzione legale prevista dalla norma.
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