Cassazione Civile, Ordinanza n. 19555/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2001, con cui venivano recuperati IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società che operava nel commercio di autoveicoli. L’Ufficio contestava rapporti con soggetti ritenuti privi di reale attività imprenditoriale e funzionali a frodi IVA, nonché l’uso indebito del regime del margine in alcune cessioni di veicoli. La CTR aveva già accolto solo in parte l’appello dell’Amministrazione, confermando la sostanza della ripresa. In cassazione la società articolava undici motivi: violazione dello Statuto del contribuente e degli obblighi informativi/di contraddittorio; illegittima estensione temporale della verifica; erronea valutazione delle prove sulla fittizietà dei fornitori e sulla congruità dei prezzi; omesso esame di fatti decisivi; vizi di motivazione; errata esclusione del regime del margine; difetto di motivazione su alcuni recuperi; omesso esame della diligenza del contribuente; violazione dei doveri di lealtà e buona fede dell’Amministrazione; censure sulle sanzioni e omessa pronuncia su di esse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi relativi agli asseriti vizi procedimentali perché formulati in modo generico e privo di autosufficienza, senza specifica indicazione degli atti e delle allegazioni processuali rilevanti; ha escluso che le norme invocate comportassero una nullità automatica dell’accertamento per violazione di un generico obbligo informativo; ha osservato che la verifica può estendersi anche a periodi d’imposta diversi da quelli formalmente oggetto di accesso. Quanto alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e alla dedotta congruità dei prezzi, ha dichiarato i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e perché diretti, in realtà, a una rivalutazione del merito. In tema di regime del margine, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il regime è speciale, facoltativo e di stretta interpretazione; nel caso concreto la CTR aveva accertato che i veicoli provenivano da società di autonoleggio e leasing, con conseguente inapplicabilità del regime. È stata inoltre esclusa rilevanza liberatoria dell’asserito affidamento nelle indicazioni dell’Amministrazione, poiché l’errore dell’Ufficio non esonera dall’obbligo d’imposta. I motivi sulle sanzioni sono stati dichiarati inammissibili per le medesime carenze di autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 5, 6, 7, 10 e 12
Le disposizioni sullo Statuto del contribuente non sono state ritenute tali da comportare, in difetto di specifica allegazione e prova, la nullità dell’accertamento per un generico difetto di informazione o di contraddittorio.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La doglianza non è stata ricondotta alla violazione del termine di 60 giorni per l’emissione dell’avviso; in assenza di osservazioni al PVC e di prova di resistenza, la censura non è stata accolta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale di deduzione dei vizi di violazione di legge, ma le censure che miravano alla rivalutazione del fatto sono state reputate inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato usato per i vizi di motivazione/omessa pronuncia denunciati, ma le relative doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di autosufficienza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile perché privo della necessaria specificità e autosufficienza.
artt. 19 e 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati dalla ricorrente per contestare la ripresa IVA, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione decisiva alla luce dell’inammissibilità delle doglianze di fatto.
Invocati per contestare la valutazione presuntiva e l’onere probatorio; la Corte ha rilevato che le censure erano sostanzialmente dirette a una nuova valutazione del merito.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nella doglianza sulla deducibilità dei costi, ma senza che la Corte ravvisasse una violazione utile, per difetto di autosufficienza e perché la censura investiva il fatto.
art. 36 d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in L. 22 marzo 1995, n. 85
È stato applicato il principio secondo cui il regime del margine è speciale, facoltativo e di stretta interpretazione; se i veicoli provengono da operatori che normalmente detrattono l’IVA (noleggio/leasing), il regime non è applicabile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure che non riproducevano gli atti e le contestazioni rilevanti.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per asserito vizio di motivazione; la Corte ha escluso l’ammissibilità della doglianza per mancanza di autosufficienza.
Richiamato con riferimento al dovere di motivazione, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità.
Richiamato sull’onere della prova; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché miravano a riesaminare gli accertamenti di fatto.
art. 5, 6 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Le norme sul comportamento dell’Amministrazione e sulla lealtà/ buona fede non sono state ritenute idonee a escludere l’obbligo tributario derivante dalla corretta applicazione della legge.
artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le censure sulle sanzioni sono state dichiarate inammissibili per carenza di specificità e di indicazione degli atti di merito su cui si fondavano.
Richiamato per omessa pronuncia sulle sanzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato insieme all’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata applicata la previsione sull’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Le censure in cassazione che deducono violazioni procedimentali o vizi motivazionali devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare in modo puntuale gli atti rilevanti e riportarne il contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La verifica fiscale può estendersi anche a periodi d’imposta diversi da quelli formalmente oggetto di accesso, se ciò è funzionale all’accertamento della posizione del contribuente; non ogni asserita carenza informativa determina la nullità dell’accertamento.
- Chi impugna un accertamento fondato su operazioni soggettivamente inesistenti non può, in cassazione, chiedere una nuova valutazione delle prove di merito: la doglianza è ammissibile solo se individua un vero vizio di legittimità, non se mira a rivalutare i fatti.
- Il regime del margine IVA costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio, di stretta interpretazione: quando l’Amministrazione dimostri elementi oggettivi che ne escludono l’applicabilità, il contribuente deve fornire prova della propria buona fede e della diligenza esigibile.
- Nel commercio di veicoli usati, la diligenza dell’operatore si misura anche sull’individuazione dei precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione e su altri elementi facilmente reperibili; se i veicoli provengono da soggetti che normalmente detrattono l’IVA, opera una presunzione contraria rispetto all’applicazione del regime del margine.
- L’eventuale adesione del contribuente a indicazioni erronee dell’Amministrazione finanziaria non lo esonera dall’adempimento dell’obbligo tributario se la norma di legge impone il versamento dell’imposta.
- Le doglianze sulle sanzioni devono essere accompagnate dalla precisa indicazione degli atti e delle questioni dedotte nei gradi di merito; in difetto, anche il motivo sull’omessa pronuncia è inammissibile.
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