Cassazione Civile, Ordinanza n. 07154/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’IVA relativa all’anno 2012 per utilizzo in compensazione di un credito IVA in due diverse modalità ritenute irregolari: (a) compensazione anticipata di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui, effettuata prima della data consentita dalla disciplina ratione temporis; (b) compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui senza apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergeva il credito. L’atto impositivo conteneva anche sanzioni ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi riformato in parte, ritenendo legittimo il recupero dell’imposta ma confermando l’applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni. In Cassazione, l’Agenzia ha censurato la decisione nella parte in cui aveva applicato il cumulo giuridico invece del cumulo materiale per la compensazione anticipata. La società, con ricorso incidentale, ha contestato sia la legittimità del recupero dell’imposta sia l’assenza di decadenza dell’Ufficio, sostenendo che la compensazione fosse di credito esistente e che la mancanza del visto di conformità fosse mera irregolarità formale non idonea a giustificare recupero e sanzioni, oltre a dedurre il decorso dei termini per il recupero.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia nonché i primi due motivi del ricorso incidentale della società, nei limiti indicati in motivazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo il ricorso originario della società limitatamente alla ripresa a tassazione per la violazione dell’obbligo di visto di conformità e alle relative sanzioni. In sostanza: il recupero dell’IVA e le sanzioni sono stati confermati per la compensazione anticipata del credito IVA; invece, per la compensazione senza visto di conformità, la Corte ha escluso la legittimità del recupero dell’imposta e della sanzione, qualificando la violazione come meramente formale. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza sono stati riuniti per connessione processuale.
Il ricorso autonomamente proposto dalla parte che avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale è stato valutato alla luce della disciplina dell’impugnazione incidentale.
È stato richiamato il principio di unità dell’impugnazione nel giudizio con pluralità di parti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Disciplina la sanzione per omesso o tardivo versamento; per l’omesso pagamento già liquidato prevede un trattamento proporzionale e autonomo per ciascun mancato versamento, incompatibile con il cumulo giuridico.
Il cumulo giuridico/continuazione si applica alle violazioni che attengono alla determinazione dell’imponibile o alla liquidazione del tributo, non al mero omesso pagamento.
Nella versione ratione temporis, consentiva la compensazione dell’IVA annuale o infrannuale oltre 5.000 euro solo dal giorno sedici del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza da cui emergeva il credito.
art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n. 78/2009
L’obbligo di visto di conformità per compensare crediti IVA oltre 15.000 euro ha funzione di controllo anticipato; la sua omissione integra violazione meramente formale e non fa venir meno il diritto alla compensazione se il credito esiste.
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997
Norma richiamata quale fonte del visto di conformità da apporre sulla dichiarazione.
Richiamato in tema di irretroattività delle disposizioni tributarie nella doglianza del contribuente.
Il contribuente ne ha dedotto l’irretroattività, sostenendo il carattere innovativo della disposizione; la Corte ha ritenuto assorbita/irrilevante la censura nel quadro della qualificazione della violazione come formale.
Le questioni non riproposte specificamente in appello si intendono rinunciate.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 17, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 241/1997
La compensazione anticipata oltre il limite temporale integra utilizzo indebito di un credito esistente ma non ancora disponibile.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato, insieme allo Statuto del contribuente, per distinguere violazioni sostanziali, formali e meramente formali.
art. 10, comma 3, Statuto del contribuente (L. n. 212/2000)
Richiamato per la distinzione tra violazioni formali e sostanziali e per la nozione di inoffensività.
Norma evocata nel terzo motivo incidentale sul profilo decadenziale del recupero IVA.
Massime di principio
- In materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; l’istituto non può essere esteso in via analogica oltre i limiti normativi fissati per ciascun tributo.
- L’utilizzo in compensazione di crediti IVA oltre i limiti temporali o quantitativi previsti dalla legge integra una violazione sostanziale, perché si traduce in un omesso versamento dell’imposta già liquidata; sotto il profilo sanzionatorio si applica quindi l’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e non il cumulo giuridico dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997.
- La mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito IVA, quando il credito esiste ed è sostanzialmente spettante, costituisce violazione meramente formale: non incide sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento e non giustifica il recupero dell’imposta come se si trattasse di omesso versamento.
- Per configurare una violazione meramente formale occorre che la condotta non arrechi pregiudizio all’attività di controllo e, al tempo stesso, non incida sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo.
- Il tardivo o omesso versamento di imposta già liquidata non rientra nella disciplina della continuazione/cumulo giuridico, ma in quella del cumulo materiale delle sanzioni per ciascun mancato pagamento.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso proposto autonomamente da una parte che, per effetto della precedente notificazione del ricorso principale, avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale può essere convertito in incidentale solo se notificato entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso.
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