Cassazione Civile, Ordinanza n. 07037/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la controversia risultava definita mediante la disciplina agevolativa di cui all'art. 1, commi 186-202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Di conseguenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2005 e 2006 emessi nei confronti di una società in liquidazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi riuniti della contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello della società e, dopo la sua estinzione, dei soci. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR, affidandosi a un unico motivo e notificando il ricorso sia alla società sia ai soci. I soci hanno resistito con controricorso. Prima della decisione nel merito, è però emerso che la lite era stata definita ai sensi della legge n. 197 del 2022, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione della lite ai sensi della norma sopravvenuta comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
Massime di principio
- Se la controversia tributaria è stata validamente definita mediante una procedura agevolata sopravvenuta prevista dalla legge, il giudizio pendente in cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
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