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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07041/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole rispetto al ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 emesso da un comune. Il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi, ma la Corte non è entrata nell'esame del merito dei motivi perché ha rilevato un vizio preliminare e decisivo della notificazione del ricorso: la notifica era stata effettuata via PEC, ma la parte ricorrente non aveva depositato né la ricevuta di accettazione né la ricevuta di avvenuta consegna, documenti necessari per provare il perfezionamento della notificazione. La Corte ha quindi ritenuto che mancasse la prova dell'instaurazione del contraddittorio e che la notificazione fosse inesistente, non semplicemente nulla, con conseguente inapplicabilità della rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando la notificazione del ricorso per cassazione avviene a mezzo PEC, la prova del suo perfezionamento richiede la produzione del messaggio di trasmissione, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, in formato conforme alle prescrizioni richiamate dalla giurisprudenza. Poiché tali ricevute non erano state depositate, il procedimento notificatorio non risultava compiuto neppure per il notificante. La Corte ha qualificato la situazione come inesistenza della notificazione, non sanabile mediante rinnovo ex art. 291 c.p.c. in mancanza di una notificazione esistente sia pure nulla. Non essendosi costituito il comune intimato, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis L. 53/1994

    la notificazione telematica si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna

  • art. 6, comma 1, D.P.R. 68/2005

    la ricevuta di accettazione contiene i dati di certificazione che provano l'avvenuta spedizione del messaggio PEC

  • art. 6, comma 2, D.P.R. 68/2005

    la ricevuta di avvenuta consegna prova che il messaggio PEC è pervenuto all'indirizzo del destinatario e certifica il momento della consegna

  • art. 9 L. 53/1994

    se non è possibile il deposito telematico dell'atto notificato, l'avvocato deve estrarre copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, attestandone la conformità

  • art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005

    richiamato come base per l'attestazione di conformità delle copie analogiche dei documenti informatici

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione della prova della notificazione può avvenire fino all'udienza o all'adunanza camerale nei limiti consentiti

  • art. 379 c.p.c.

    richiamato per individuare il termine ultimo per la produzione della documentazione necessaria

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale momento ultimo utile per il deposito nella fase camerale

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione è possibile solo se la notificazione esiste ma è nulla, non quando manca del tutto la prova del compimento della notifica

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato solo per il diverso caso in cui il vizio formale sia sanabile per raggiungimento dello scopo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso eseguita via PEC deve essere provata mediante il deposito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; in difetto, non è dimostrato il perfezionamento della notificazione.
  • La mancanza totale della prova delle ricevute PEC integra inesistenza della notificazione, non semplice nullità: perciò non è possibile disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo o la rinnovazione della notificazione presuppongono una notificazione esistente, ancorché viziata; se manca l'atto notificatorio in senso giuridico, il ricorso è inammissibile.
  • La produzione del materiale attestante la notifica telematica può avvenire fino all'adunanza camerale o all'udienza di discussione, ma sempre che si tratti di documentazione idonea a provare il perfezionamento della notificazione.
  • Quando il contraddittore non si costituisce e manca la prova della notifica del ricorso per cassazione, il giudizio non può proseguire e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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