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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07040/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente proprietario/gestore di edilizia residenziale pubblica ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto il suo appello e, quindi, aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo avverso avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015-2016 emessi dalla concessionaria per conto del comune. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio preliminare nella notificazione del ricorso per cassazione effettuata via PEC: la parte ricorrente non aveva depositato né la ricevuta di accettazione né la ricevuta di avvenuta consegna, in formato .eml o .msg o in copia analogica conforme. Secondo la Corte, tale mancanza impedisce di provare il perfezionamento della notificazione e determina l'inesistenza della notificazione, non sanabile mediante rinnovo ex art. 291 c.p.c. in assenza di un atto notificatorio esistente seppure nullo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in caso di notificazione telematica del ricorso per cassazione, la produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna è necessaria per provare il perfezionamento della notifica; la loro totale mancanza impedisce di ritenere instaurato il contraddittorio e integra una ipotesi di inesistenza della notificazione, non rimediabile con rinnovo ex art. 291 c.p.c. Poiché gli intimati non hanno svolto difese, nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis L. n. 53 del 1994

    la notificazione eseguita con modalità telematica si perfeziona per il notificante con la ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994

    quando non sia possibile il deposito telematico dell'atto notificato, l'avvocato deve depositare copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, attestandone la conformità

  • art. 6, comma 1, D.P.R. n. 68 del 2005

    la ricevuta di accettazione contiene i dati di certificazione che provano l'avvenuta spedizione del messaggio PEC

  • art. 6, comma 2, D.P.R. n. 68 del 2005

    la ricevuta di avvenuta consegna prova che il messaggio PEC è pervenuto all'indirizzo del destinatario e certifica il momento della consegna

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione documentale relativa alla prova della notificazione può avvenire fino all'udienza o all'adunanza in camera di consiglio

  • art. 379 c.p.c.

    indica il limite temporale entro cui può essere effettuato il deposito della prova della notificazione in udienza

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il limite temporale entro cui può essere effettuato il deposito della prova della notificazione in camera di consiglio

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione è ammessa solo quando la notificazione esista ma sia nulla, non quando manchi del tutto la prova del suo compimento

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato per distinguere la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo dai casi di inesistenza della notificazione

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato in via analogica nella giurisprudenza sulla prova della notificazione postale del ricorso per cassazione

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in via analogica nella giurisprudenza sulla prova della notificazione postale del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso avviene via PEC, la parte ricorrente deve produrre la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio mediante le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, poiché solo tali documenti attestano rispettivamente l'invio e la ricezione del messaggio.
  • La mancata produzione delle ricevute PEC non integra una mera nullità sanabile, ma comporta l'inesistenza della notificazione se manca la prova stessa dell'inoltro e della consegna dell'atto.
  • La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. presuppone l'esistenza di una notificazione viziata; non è utilizzabile quando il procedimento notificatorio non risulti affatto compiuto.
  • La prova della notificazione telematica può essere depositata fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale, ma se non viene prodotta e la controparte non si costituisce, il ricorso è inammissibile per difetto di instaurazione del contraddittorio.
  • La categoria dell'inesistenza della notificazione resta residuale e ricorre nei casi in cui manchino gli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile l'atto notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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