Cassazione Civile, Ordinanza n. 07039/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società l'indebito utilizzo di un credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, relativo all'anno d'imposta 2002 e rilevante ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo che il recupero del credito mediante avviso di accertamento fosse precluso perché la contribuente aveva aderito al condono cd. tombale ex art. 9, commi 9 e 10, della L. n. 289/2002. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 9, commi 9 e 10, L. n. 289/2002 e 8 L. n. 388/2000, sostenendo che il condono tombale non impedisce l'accertamento dei crediti d'imposta esposti in dichiarazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 8, comma 7, L. n. 388/2000, censurando la ritenuta illegittimità dell'atto di recupero.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata dunque travolta solo nella parte in cui aveva escluso il potere di accertamento dell'Ufficio per effetto del condono tombale; la questione sulla legittimità concreta del recupero resta devoluta al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale dei motivi di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 9, commi 9 e 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Il condono cd. tombale non preclude all'Erario l'accertamento dei crediti d'imposta esposti dal contribuente in dichiarazione; esso incide sul debito fiscale, non sui crediti vantati verso il Fisco.
art. 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Norma richiamata per il credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, la cui indebita fruizione era oggetto di recupero da parte dell'Ufficio.
art. 8, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388
È stata invocata dall'Agenzia come disposizione rilevante per la legittimità del recupero, ma la Corte non ha esaminato nel merito la questione perché assorbita/inammissibile nel motivo relativo.
Richiamato per la fase di trattazione camerale e il deposito di memoria.
Massime di principio
- Il condono cd. tombale, avendo finalità di definizione agevolata del debito tributario e di riduzione del contenzioso, non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestare crediti d'imposta esposti dal contribuente nella dichiarazione.
- La preclusione derivante dal condono opera sul rapporto debitorio oggetto della definizione, ma non si estende automaticamente ai crediti vantati dal contribuente verso l'Erario, che restano soggetti al potere di controllo e recupero dell'Ufficio.
- Quando la sentenza di merito decide soltanto su una questione preliminare di preclusione all'accertamento, le ulteriori censure sulla legittimità sostanziale dell'atto possono essere dichiarate inammissibili se non esaminate dal giudice a quo, dovendo essere valutate dal giudice di rinvio.
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