Cassazione Civile, Ordinanza n. 33905/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da cinque inviti di pagamento relativi al contributo unificato emessi dall'ufficio di segreteria di una commissione tributaria provinciale. La contribuente aveva già visto respinto il ricorso in primo grado e poi l'appello, con conferma della legittimità della pretesa fondata sul d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi, cumulando censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. e art. 111 Cost.: ha dedotto la asserita incapacità processuale della controparte e la nullità della procura della difesa erariale; ha contestato la condanna alle spese, assumendo l'inesistenza di difensori abilitati e la mancata prova degli esborsi; ha denunciato la nullità della sentenza per la mancata indicazione dei difensori, per l'omessa indicazione dei termini e delle autorità di impugnazione e per la sottoscrizione del provvedimento da parte del presidente e dell'estensore; ha infine lamentato omessa valutazione di nullità e profili di incostituzionalità, sostenendo anche violazioni sull'onere della prova della notifica degli atti, sulla disciplina della PEC e sullo statuto del contribuente. Il ricorso era accompagnato da una memoria molto ampia, ritenuta disordinata e non riferibile con precisione alla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse in gran parte inammissibile per difetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 c.p.c., poiché le censure erano formulate in modo confuso, sovrapposto e non pertinentemente riferito alla ratio della sentenza impugnata. Nel merito, ha comunque escluso la fondatezza delle doglianze: l'ufficio giudiziario poteva stare in giudizio direttamente ex art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992; la condanna alle spese era legittima ex art. 15 dello stesso decreto; la sentenza non doveva indicare difensori non nominati ed era validamente sottoscritta; il richiamo alla L. n. 241 del 1990 era inconferente; le censure di incostituzionalità e di nullità sul contributo unificato erano inammissibili o comunque infondate, anche perché la legittimità costituzionale della disciplina era già stata riconosciuta dalla Corte costituzionale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la difesa in proprio della ricorrente
indicato dalla ricorrente per veicolare censure eterogenee di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno delle nullità dedotte
la Corte lo richiama per affermare che il ricorso per cassazione deve essere chiaro, sintetico, specifico e autosufficiente, a pena di inammissibilità
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Stanno altresì in giudizio direttamente le cancelleria o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato"
consente alla segreteria dell'ufficio giudiziario di stare direttamente in giudizio nelle controversie sul contributo unificato
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
prevede la ripetibilità delle spese quando l'attività difensiva sia svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con regole sulle modalità di determinazione dei compensi
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"La sentenza deve contenere l’indicazione […] dei difensori se vi sono"
la sentenza non è nulla se non indica difensori che in concreto non risultano nominati
richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova sulla notifica, ma ritenuto non pertinente rispetto alle censure formulate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
giustifica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato
art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98
ha modificato l'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002 introducendo il meccanismo del contributo unificato nel processo tributario
art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
indicato come norma base della pretesa tributaria relativa al contributo unificato
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
ritenuto inconferente perché disciplina il procedimento amministrativo e non la sentenza
art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
invocato dalla ricorrente per la disapplicazione di atti e norme, senza accoglimento
art. 1 L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1
richiamato dalla ricorrente nelle censure di costituzionalità
art. 1 Cost.
richiamato dalla ricorrente nelle censure di costituzionalità
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente nelle censure di costituzionalità
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente nelle censure di costituzionalità
art. 52 Cost.
richiamato dalla ricorrente nelle censure di costituzionalità
art. 54 Cost.
richiamato dalla ricorrente nelle censure di costituzionalità
art. 134 Cost.
richiamato dalla ricorrente nelle censure di costituzionalità
art. 137 Cost.
richiamato dalla ricorrente nelle censure di costituzionalità
richiamato dalla ricorrente nelle censure di costituzionalità
richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente
art. 228 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dalla ricorrente in tema di asserita nullità per inadempimento
art. 203 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato dalla ricorrente in tema di nullità e oggetto della riscossione
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della posta elettronica e delle notificazioni
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
citato dalla Corte tra le norme eterogenee richiamate nella memoria
citata dalla Corte tra le norme eterogenee richiamate nella memoria
citata dalla Corte tra le norme eterogenee richiamate nella memoria
L. 23 dicembre 1999, n. 448
citata dalla Corte tra le norme eterogenee richiamate nella memoria
citato dalla Corte tra le norme eterogenee richiamate nella memoria
Corte cost. 7 aprile 2016, n. 78
richiamata per affermare la già accertata legittimità costituzionale della disciplina del contributo unificato
Corte cost. 29 marzo 2019, n. 67
richiamata per affermare la già accertata legittimità costituzionale della disciplina del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, quale impugnazione a critica vincolata, deve esporre in modo chiaro, sintetico, specifico e autosufficiente i fatti rilevanti e le censure riferite alla decisione impugnata; la commistione di motivi eterogenei e la prolissità non decifrabile conducono all'inammissibilità.
- È inammissibile il motivo che sovrapponga violazione di legge, vizi motivazionali e nullità senza distinguere in modo intellegibile lo specifico vizio dedotto e il suo riferimento alla ratio decidendi.
- Nelle controversie sul contributo unificato, la segreteria dell'ufficio giudiziario può stare direttamente in giudizio ai sensi della disciplina speciale del processo tributario.
- La condanna alle spese è legittima anche quando la difesa dell'amministrazione sia svolta da funzionari o dipendenti abilitati dalla normativa speciale, secondo le regole di liquidazione previste dal d.lgs. n. 546 del 1992.
- La sentenza non è viziata per omessa indicazione dei difensori quando questi non risultino effettivamente nominati, né per la sottoscrizione da parte del relatore/estensore ove prevista dalla disciplina processuale applicabile.
- Le questioni di costituzionalità della disciplina del contributo unificato nel processo tributario non possono essere riproposte in modo apodittico e generico se la Corte costituzionale ne ha già affermato la legittimità.
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