Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33903/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di inviti di pagamento del contributo unificato emessi nell'ambito del processo tributario. La commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario ritenendo che tali inviti non fossero atti impugnabili; la commissione tributaria regionale aveva confermato, rilevando che si trattava di richieste di pagamento spontaneo, prive di comminatoria di accessori e non incluse tra gli atti impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, sviluppato in modo estremamente esteso e composito, deducendo una pluralità di questioni di ordine costituzionale, processuale e tributario, ma senza una critica puntuale e specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la non impugnabilità degli inviti di pagamento. Gli intimati non hanno svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse del tutto eccentrica rispetto al modello legale del ricorso per cassazione, perché priva dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specifica riferibilità alla decisione impugnata imposti dall'art. 366 c.p.c. La Corte ha osservato che il ricorso, articolato in centinaia di pagine e in migliaia di paragrafi, si risolveva in dissertazioni generali e non in censure riconducibili ai vizi tipici di legittimità, impedendo alla Corte stessa il controllo richiesto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e precisa riferibilità alla decisione impugnata; la loro violazione può comportare l'inammissibilità.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Gli inviti di pagamento del contributo unificato, quando finalizzati al versamento spontaneo e non ricompresi nell'elenco degli atti impugnabili, non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel contesto del principio di effettività della tutela e della necessità che il processo non sia appesantito da oneri processuali superflui.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata/struttura del giudizio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato solo nel novero delle argomentazioni difensive della ricorrente, senza costituire ratio decidendi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata: le censure devono essere formulate in modo specifico, chiaro e sintetico, con immediata riconducibilità a una ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mera riproposizione di ampie dissertazioni giuridiche, di stralci di atti di merito o di questioni astratte non integra un motivo di ricorso idoneo se non individua con precisione l'errore della decisione impugnata.
  • La violazione dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. può determinare l'inammissibilità del ricorso quando l'esposizione rende oscure le questioni e impedisce il controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario, gli inviti di pagamento del contributo unificato emessi per il versamento spontaneo, senza sanzioni o accessori e non inclusi nell'elenco degli atti impugnabili, non sono autonomamente impugnabili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.