Cassazione Civile, Ordinanza n. 33907/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore di un terreno ceduto dal contribuente, con conseguente emissione di cartella esattoriale per imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, nonostante esso si limitasse a riproporre le difese di primo grado; (2) nullità per motivazione apparente o mancante, poiché la CTR non avrebbe esaminato la censura relativa al mancato passaggio in giudicato della sentenza favorevole al condebitore, con conseguente impossibilità di estensione degli effetti ex art. 1306 c.c.; (3) violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c.; (4) omessa decisione nel merito dopo l’annullamento della cartella. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è motivata dalla erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello e dalla motivazione apparente della sentenza di secondo grado, che non aveva affrontato in modo effettivo la questione del preteso giudicato favorevole al condebitore.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato quale parametro per denunciare nullità della sentenza per error in procedendo e motivazione apparente.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
l’onere di specificità dei motivi di appello nel processo tributario è interpretato in senso non formalistico; la mera riproposizione delle difese di primo grado può essere sufficiente se esprime inequivocamente il dissenso sulla decisione impugnata.
la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente, essendo disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, violata dalla motivazione apparente della CTR.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l’applicabilità dell’art. 36 al giudizio di appello tributario.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
richiamato quale norma sull’estensione al condebitore degli effetti favorevoli del giudicato, questione non esaminata adeguatamente dalla CTR.
richiamato nel terzo motivo, assorbito, in tema di efficacia del giudicato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è nulla se si risolve in una generica adesione senza autonomo esame critico dei motivi di appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello è mezzo a devoluzione piena: l’onere di specificità dei motivi può essere assolto anche mediante la riproposizione delle difese già svolte in primo grado, purché dall’atto emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione impugnata.
- La sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve essere interpretata restrittivamente; non può essere dichiarata quando il gravame, letto nel suo complesso, consenta di comprendere le ragioni del dissenso.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si limita a formule assertive o a una adesione non critica alla decisione di primo grado.
- La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima solo se il giudice di appello compie un effettivo esame critico dei motivi di gravame; in mancanza, la decisione è nulla.
- Quando sia dedotta una questione decisiva sul giudicato favorevole formatosi nei confronti di un condebitore, il giudice di appello deve confrontarsi espressamente con tale censura, non essendo sufficiente un rinvio generico alla motivazione del primo giudice.
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