Cassazione Civile, Ordinanza n. 33906/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da avvisi di pagamento relativi a crediti per omesso versamento del contributo unificato, emessi a seguito di comunicazione della cancelleria della Corte di cassazione. La contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l'appello dalla commissione tributaria regionale. In cassazione ha proposto cinque motivi, in parte formulati in modo eterogeneo e con richiami normativi molteplici: ha dedotto l'incapacità processuale dell'ufficio resistente e la nullità della procura; ha contestato la condanna alle spese, lamentando mancanza di prova e di richiesta e negando la debenza di diritti e onorari; ha eccepito la nullità della sentenza perché non avrebbe indicato i difensori della controparte e non avrebbe indicato termini e autorità di ricorso negli atti notificati; ha sostenuto che la CTR avrebbe confuso il fascicolo e che la motivazione fosse errata; ha infine denunciato l'omessa valutazione delle nullità e delle questioni di costituzionalità, anche in relazione alla prova della notifica degli atti e alle PEC. Ha inoltre chiesto la disapplicazione di norme e sollevato ampie questioni di illegittimità costituzionale, accompagnando il ricorso con una memoria molto estesa e poco pertinente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente inammissibile o comunque infondato nei singoli motivi, evidenziando soprattutto la mancanza di specificità, chiarezza, pertinenza e autosufficienza del ricorso e della memoria. Ha affermato che le questioni di costituzionalità sul contributo unificato erano già state esaminate e rigettate dalla Corte costituzionale, che l'ufficio giudiziario poteva stare in giudizio direttamente nel contenzioso sul contributo unificato ex art. 11 d.lgs. 546/1992, che la condanna alle spese era dovuta d'ufficio e che il richiamo ai difensori era superfluo se non vi erano difensori nominati. Ha altresì escluso la nullità per mancata indicazione di termini e autorità di ricorso negli atti, trattandosi di regola propria del procedimento amministrativo. In definitiva il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Consente alla parte di stare in giudizio personalmente, richiamo utilizzato solo per descrivere la difesa in proprio della ricorrente.
art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stanno altresì in giudizio direttamente le cancelleria o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato
Attribuisce alle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari la legittimazione processuale diretta nelle controversie sul contributo unificato.
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione dei soggetti che avrebbero difeso la controparte; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 13, 14 e 30 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondano gli avvisi di pagamento relativi al contributo unificato e alle spese di giustizia.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede la ripetibilità delle spese processuali nel contenzioso tributario anche quando l'attività difensiva sia svolta da funzionari o dipendenti dell'amministrazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza deve contenere l'indicazione […] dei difensori se vi sono
La sentenza deve indicare i difensori solo se questi esistono in concreto; se non vi sono difensori nominati, l'omissione non integra nullità.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo, perché la norma riguarda il procedimento amministrativo e non determina nullità della sentenza tributaria.
La condanna per responsabilità aggravata non è stata pronunciata perché il controricorrente non aveva allegato la specifica ragione di danno.
Il ricorso per cassazione deve essere chiaro, sintetico, specifico e autosufficiente, pena l'inammissibilità delle censure.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere della prova sulla notifica degli atti; la Corte ha ritenuto la censura non decifrabile o non pertinente.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Invocato dalla ricorrente per la disapplicazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa istanza.
art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1
Richiamato per questioni di costituzionalità; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o già superate dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente nei motivi di ricorso, ma senza formulazione specifica idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 24 Cost.
Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 52 Cost.
Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 54 Cost.
Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 134 Cost.
Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 137 Cost.
Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, chiare, pertinenti e autosufficienti: motivi confusi, prolissi o non riferibili alla ratio decidendi sono inammissibili.
- La contestazione della legittimazione processuale della controparte deve confrontarsi con la norma speciale che attribuisce la capacità di stare in giudizio all'ufficio giudiziario nelle controversie sul contributo unificato; la mera riproposizione di formule assertive non basta.
- La condanna alle spese di lite nel processo civile e tributario è dovuta d'ufficio e non richiede una domanda di parte; nel contenzioso tributario è altresì prevista la ripetibilità delle spese anche quando la difesa sia svolta da funzionari dell'amministrazione.
- La sentenza non è nulla per omissione dell'indicazione dei difensori se in concreto i difensori non vi sono; la previsione normativa opera solo quando essi esistano effettivamente.
- Le norme del procedimento amministrativo sull'indicazione di termini e autorità di ricorso non si applicano automaticamente alla validità della sentenza nel processo tributario.
- Le questioni di costituzionalità sul contributo unificato non possono essere riproposte in modo generico quando la Corte costituzionale si è già espressa sulla materia.
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