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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33906/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da avvisi di pagamento relativi a crediti per omesso versamento del contributo unificato, emessi a seguito di comunicazione della cancelleria della Corte di cassazione. La contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l'appello dalla commissione tributaria regionale. In cassazione ha proposto cinque motivi, in parte formulati in modo eterogeneo e con richiami normativi molteplici: ha dedotto l'incapacità processuale dell'ufficio resistente e la nullità della procura; ha contestato la condanna alle spese, lamentando mancanza di prova e di richiesta e negando la debenza di diritti e onorari; ha eccepito la nullità della sentenza perché non avrebbe indicato i difensori della controparte e non avrebbe indicato termini e autorità di ricorso negli atti notificati; ha sostenuto che la CTR avrebbe confuso il fascicolo e che la motivazione fosse errata; ha infine denunciato l'omessa valutazione delle nullità e delle questioni di costituzionalità, anche in relazione alla prova della notifica degli atti e alle PEC. Ha inoltre chiesto la disapplicazione di norme e sollevato ampie questioni di illegittimità costituzionale, accompagnando il ricorso con una memoria molto estesa e poco pertinente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente inammissibile o comunque infondato nei singoli motivi, evidenziando soprattutto la mancanza di specificità, chiarezza, pertinenza e autosufficienza del ricorso e della memoria. Ha affermato che le questioni di costituzionalità sul contributo unificato erano già state esaminate e rigettate dalla Corte costituzionale, che l'ufficio giudiziario poteva stare in giudizio direttamente nel contenzioso sul contributo unificato ex art. 11 d.lgs. 546/1992, che la condanna alle spese era dovuta d'ufficio e che il richiamo ai difensori era superfluo se non vi erano difensori nominati. Ha altresì escluso la nullità per mancata indicazione di termini e autorità di ricorso negli atti, trattandosi di regola propria del procedimento amministrativo. In definitiva il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente alla parte di stare in giudizio personalmente, richiamo utilizzato solo per descrivere la difesa in proprio della ricorrente.

  • art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Stanno altresì in giudizio direttamente le cancelleria o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato

    Attribuisce alle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari la legittimazione processuale diretta nelle controversie sul contributo unificato.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione dei soggetti che avrebbero difeso la controparte; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 13, 14 e 30 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondano gli avvisi di pagamento relativi al contributo unificato e alle spese di giustizia.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Prevede la ripetibilità delle spese processuali nel contenzioso tributario anche quando l'attività difensiva sia svolta da funzionari o dipendenti dell'amministrazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza deve contenere l'indicazione […] dei difensori se vi sono

    La sentenza deve indicare i difensori solo se questi esistono in concreto; se non vi sono difensori nominati, l'omissione non integra nullità.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

    La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo, perché la norma riguarda il procedimento amministrativo e non determina nullità della sentenza tributaria.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata non è stata pronunciata perché il controricorrente non aveva allegato la specifica ragione di danno.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere chiaro, sintetico, specifico e autosufficiente, pena l'inammissibilità delle censure.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere della prova sulla notifica degli atti; la Corte ha ritenuto la censura non decifrabile o non pertinente.

  • art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Invocato dalla ricorrente per la disapplicazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa istanza.

  • art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1

    Richiamato per questioni di costituzionalità; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o già superate dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nei motivi di ricorso, ma senza formulazione specifica idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 52 Cost.

    Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 54 Cost.

    Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 134 Cost.

    Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 137 Cost.

    Richiamato nelle questioni di costituzionalità, senza esito favorevole per la ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, chiare, pertinenti e autosufficienti: motivi confusi, prolissi o non riferibili alla ratio decidendi sono inammissibili.
  • La contestazione della legittimazione processuale della controparte deve confrontarsi con la norma speciale che attribuisce la capacità di stare in giudizio all'ufficio giudiziario nelle controversie sul contributo unificato; la mera riproposizione di formule assertive non basta.
  • La condanna alle spese di lite nel processo civile e tributario è dovuta d'ufficio e non richiede una domanda di parte; nel contenzioso tributario è altresì prevista la ripetibilità delle spese anche quando la difesa sia svolta da funzionari dell'amministrazione.
  • La sentenza non è nulla per omissione dell'indicazione dei difensori se in concreto i difensori non vi sono; la previsione normativa opera solo quando essi esistano effettivamente.
  • Le norme del procedimento amministrativo sull'indicazione di termini e autorità di ricorso non si applicano automaticamente alla validità della sentenza nel processo tributario.
  • Le questioni di costituzionalità sul contributo unificato non possono essere riproposte in modo generico quando la Corte costituzionale si è già espressa sulla materia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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