Cassazione Civile, Ordinanza n. 33904/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, in sede tributaria, della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario della contribuente, notificato il 14 aprile 2015 tramite posta elettronica certificata prima dell'entrata in vigore, nella Regione Toscana, del processo tributario telematico. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'inammissibilità e aggiunto un secondo rilievo: l'appello non conteneva una specifica censura avverso la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, in modo molto ampio e disorganico, l'erroneità della sentenza per mancata considerazione del raggiungimento dello scopo della notifica ex art. 156 c.p.c., per asserita confusione tra PEC e sistema telematico del processo tributario, per nullità/carenza di capacità processuale dell'ufficio resistente e della procura, per indebita condanna alle spese, per nullità della sentenza per mancata indicazione dei difensori, dei termini e dell'autorità per impugnare e per altre doglianze di portata generale sulla disciplina delle notifiche e su norme tributarie e processuali, oltre a istanze di disapplicazione e di incostituzionalità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in gran parte inammissibile per violazione dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specifica riferibilità alla decisione impugnata richiesti dall'art. 366 c.p.c., rilevando inoltre la mescolanza di censure eterogenee. Nel merito delle singole doglianze, ha comunque giudicato infondate o inammissibili le censure sulla capacità processuale dell'ufficio, sulla condanna alle spese, sulla nullità della sentenza e sul preteso raggiungimento dello scopo della notifica via PEC, ribadendo che nel processo tributario la notifica a mezzo PEC, se effettuata prima dell'attivazione del processo tributario telematico nella regione interessata, è inesistente e non sanabile ex art. 156 c.p.c. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato; non sono state liquidate spese per il giudizio di legittimità, ma è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro, sintetico e specifico i fatti e le censure, così da consentire il controllo di legittimità; la violazione di tali requisiti comporta inammissibilità.
raggiungimento dello scopo
Non sana la notificazione via PEC effettuata in un contesto in cui, nel processo tributario, tale modalità era ancora inesistente secondo il regime speciale applicabile.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto rispetto al regime speciale del processo tributario.
art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È la disposizione che ha reso possibile la notifica telematica nel processo tributario; prima della sua operatività nella regione interessata la notifica via PEC non era consentita.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il coordinamento con la disciplina generale delle notificazioni, ma non idoneo a superare il principio di specialità affermato dalla Corte.
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato
Legittima la costituzione diretta dell'ufficio giudiziario nel contenzioso sul contributo unificato, escludendo il dedotto difetto di capacità processuale.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conferma la ripetibilità delle spese di lite anche quando l'attività difensiva è svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza deve contenere l’indicazione […] dei difensori se vi sono
L'indicazione dei difensori è necessaria solo se effettivamente vi sono difensori nominati; in mancanza, la sentenza non è nulla per omessa indicazione.
art. 37, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La presenza della data di deposito e della sottoscrizione del segretario in calce o a margine soddisfa il requisito formale richiesto per la sentenza tributaria.
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
La norma sul procedimento amministrativo è stata ritenuta inconferente rispetto alla dedotta nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la parte deve selezionare e rappresentare con chiarezza i fatti e le questioni decisivi, formulando censure specifiche e riferite alla decisione impugnata; il cumulo indistinto di doglianze eterogenee espone il ricorso all'inammissibilità.
- Nel processo tributario, la notificazione a mezzo PEC compiuta prima dell'entrata in vigore del processo telematico nella regione di riferimento è inesistente e non è sanabile invocando il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- Le contestazioni sulla capacità processuale dell'ufficio giudiziario resistente sono infondate quando la legge prevede espressamente la sua legittimazione diretta nel giudizio sul contributo unificato.
- La condanna alle spese di giudizio nel processo tributario è compatibile con la disciplina speciale anche quando l'attività difensiva sia svolta da funzionari dell'amministrazione o da dipendenti di enti locali, ferma la disciplina dei criteri di liquidazione.
- La nullità della sentenza non può essere desunta da omissioni che non incidono sui requisiti formali richiesti dalla disciplina speciale del processo tributario, né da richiami a norme inconferenti rispetto al tipo di provvedimento impugnato.
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