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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33908/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committenti)

La controversia

La controversia nasce da un complesso immobiliare trasferito allo stato grezzo da una società poi fallita, connesso a un articolato assetto negoziale che comprendeva compravendita, appalto per il completamento delle opere e successive modifiche/transazioni. La società assuntore del concordato fallimentare della fallita appaltatrice ha chiesto il pagamento del residuo corrispettivo per i lavori eseguiti, deducendo che parte delle opere risultavano non pagate. Le sorelle committenti hanno resistito sostenendo, tra l'altro, la tardività/inammissibilità di varie domande ed eccezioni dell'attrice, la parziale simulazione del prezzo, l'inadempimento dell'appaltatrice, la necessità di scomputare acconti, penali e ulteriori controcrediti risarcitori. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha condannato solo le sorelle al pagamento di una somma rideterminata, dichiarando inammissibile la domanda verso una società cancellata dal registro imprese. In Cassazione le sorelle hanno censurato, principalmente, la condanna solidale e la determinazione del compenso dell'appaltatore nonostante l'inadempimento; l'assuntore del concordato ha proposto ricorso incidentale per contestare l'opponibilità delle scritture negoziali, l'applicazione della compensazione impropria, l'omessa pronuncia su spese e la questione della società estinta e dei suoi soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale delle sorelle, ritenendo violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte d'appello condannato in solido le sole sorelle anche per la quota riferibile a un'altra committente, mentre la domanda in appello era stata formulata per quote. Ha respinto gli altri motivi del ricorso principale, ritenendo infondate o inammissibili le doglianze su corrispettivo dell'appalto, motivazione della CTU, interpretazione delle scritture e omessi esami di fatti. Ha respinto il ricorso incidentale della società assuntore del concordato per quanto attiene all'opponibilità delle scritture, alla compensazione impropria, alla pretesa risoluzione del contratto, e alla questione della società estinta, reputando infondati o assorbiti i relativi motivi. La decisione è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la condanna in solido non può eccedere la domanda proposta per quote

  • art. 2907 c.c.

    richiamato solo impropriamente nella censura di ultrapetizione, senza autonoma rilevanza decisoria

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la qualificazione dei motivi di ricorso e la distinzione tra error in procedendo, error in iudicando, nullità e omesso esame

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento e alle conseguenze sul credito dell'appaltatore

  • art. 1454 c.c.

    richiamato con riguardo alla diffida ad adempiere e all'allegata risoluzione del contratto di appalto

  • art. 1458 c.c.

    la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo rispetto alle prestazioni già eseguite e obbliga alla restituzione di quanto ricevuto

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione d'inadempimento può paralizzare la pretesa alla controprestazione, ma deve essere tempestivamente proposta

  • art. 1665 c.c., comma 5

    richiamato dalle ricorrenti per sostenere che, in caso di inadempimento dell'appaltatore, il compenso non sarebbe integralmente dovuto; la Corte esclude questa lettura nel caso concreto

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro imprese comporta estinzione del soggetto e inammissibilità della domanda rivolta contro di essa come tale

  • art. 2702 c.c.

    le scritture private sono opponibili alla parte che agisce nella medesima posizione del fallito o dell'assuntore che subentra nel relativo rapporto

  • art. 2735 c.c.

    richiamato in tema di efficacia della confessione contenuta in scrittura privata e opponibilità all'assuntore

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in tema di disconoscimento della scrittura privata, non utile quando il documento è opponibile alla parte nella stessa posizione del fallito

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato in tema di riconoscimento tacito/espressa efficacia della scrittura privata

  • art. 56 L.F.

    la compensazione è opponibile all'assuntore quando il controcredito sia anteriore e ricorrano i presupposti della disciplina concorsuale

  • artt. 1241, 1242, 1243 c.c.

    richiamati per la compensazione; la Corte applica la compensazione impropria quando i crediti derivano da un unico rapporto e sono accertabili per dare/avere

  • art. 1382 c.c.

    richiamato con riferimento alla penale per ritardo, ritenuta determinabile con semplice calcolo aritmetico

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza e alla dedotta omessa pronuncia/contrasto tra motivazione e dispositivo

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla tempestività delle eccezioni e delle difese

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato in tema di posizione processuale dell'assuntore e del curatore rispetto al fallito

  • L. Fall. artt. 124 e ss.

    richiamati per la disciplina del concordato fallimentare e della posizione dell'assuntore

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dalle convenute per la sospensione del giudizio in pendenza di altra causa

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è configurabile quando il giudice attribuisca un bene della vita o una modalità di condanna non richiesta, come una condanna solidale in luogo di una domanda formulata per quote.
  • Quando il creditore agisce per il pagamento del corrispettivo di un contratto a prestazioni corrispettive non risolto giudizialmente, il fatto che l'appaltatore sia stato inadempiente non consente automaticamente di sostituire il prezzo pattuito con un mero indennizzo, se non siano tempestivamente dedotte e provate domande o eccezioni idonee a incidere sul credito.
  • La risoluzione del contratto per inadempimento produce effetti retroattivi sulle prestazioni già eseguite, ma l'eccezione di inadempimento e le pretese restitutorie o risarcitorie devono essere dedotte e provate tempestivamente nel processo.
  • La compensazione impropria è configurabile quando i contrapposti crediti nascono da un unico rapporto complesso e il giudice può procedere a un mero accertamento di dare e avere, senza necessità di una specifica eccezione di parte, purché il controcredito sia determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico.
  • L'assuntore del concordato fallimentare che agisca per far valere un credito già spettante alla fallita si colloca, ai fini delle eccezioni opponibili, nella medesima posizione processuale del fallito; pertanto gli possono essere opposte le scritture e le eccezioni che sarebbero state opponibili al fallito.
  • La società cancellata dal registro delle imprese è soggetto estinto: la domanda proposta contro di essa come tale è inammissibile se non sia stata rivolta anche ai soci o ai successori nei limiti di legge.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice sulla base di CTU e documentazione con una diversa lettura del materiale probatorio, salvo specifiche censure di omesso esame, nullità o vizio motivazionale nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoRisoluzione del contrattoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoCompensatio lucri cum damnoGiudicatoNullità

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