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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16980/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, da parte della CTP, del ricorso avverso un avviso di accertamento per l'anno 2009, con recupero a tassazione di maggiori redditi di capitale per euro 67.919,00 oltre sanzioni e interessi. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12 l. n. 212/2000 per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e mancata redazione del verbale di chiusura; 2) mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie rilasciata dalla Direzione Regionale; 3) illegittimità dell'accertamento perché fondato su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza e mancato esame delle giustificazioni rese; 4) violazione dell'art. 44 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il maggior reddito non fosse riconducibile ai redditi di capitale; 5) mancanza, in fatto, dei presupposti per l'emissione dell'avviso. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la sentenza d'appello avrebbe omesso di considerare l'appello incidentale sull'importo di euro 200.000,00 asseritamente escluso dal recupero a tassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: nessuna omessa pronuncia, perché le questioni preliminari erano state comunque respinte; nessuna violazione dell'art. 12 l. n. 212/2000, poiché l'accertamento non era preceduto da accesso/ispezione/verifica ma da indagini bancarie e acquisizioni dirette, e quindi non era necessario il previo contraddittorio generalizzato; nessuna illegittimità per mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, essendo sufficiente la sua esistenza e non la sua ostensione, in assenza di specifico pregiudizio. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: in materia di indagini bancarie opera una presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo con prova analitica del contribuente; inoltre il ricorrente non aveva trascritto adeguatamente gli atti e le difese necessari a verificare le singole movimentazioni. Il quarto motivo è stato respinto perché, in base alla mancata produzione di documenti contabili sugli importi provenienti da società partecipate, la CTR aveva correttamente ricondotto i recuperi ai redditi di capitale ex art. 44 d.P.R. n. 917/1986; la richiesta di rivalutazione del merito è stata dichiarata inammissibile. Il quinto motivo, meramente enunciato, è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica alla decisione impugnata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza non conteneva alcuna statuizione sull'appello incidentale e l'Agenzia non aveva indicato adeguatamente l'atto processuale da cui esso sarebbe derivato. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia richiede la completa omissione del provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia; non sussiste se la domanda o eccezione è stata comunque respinta, anche senza specifica argomentazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione; il n. 5, come riformulato, riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non consente rivalutazioni di merito.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il contraddittorio endoprocedimentale non è dovuto in modo generalizzato quando l'accertamento non sia preceduto da accesso, ispezione o verifica ma da indagini bancarie e acquisizioni dirette.

  • art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'autorizzazione è richiesta per la legittimità delle indagini bancarie, ma non è necessario che sia esibita al contribuente; le risultanze sono inutilizzabili solo se l'irregolarità abbia concretamente inciso sul risultato dell'accertamento.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per i poteri di richiesta di dati e documenti alle banche in materia IVA.

  • art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241

    L'illegittimità procedimentale rileva solo se si traduce in un concreto pregiudizio per il destinatario del provvedimento.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; tale regola non si applica alla presunzione legale prevista per gli accertamenti bancari.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una critica specifica e autosufficiente, con indicazione degli atti e dei fatti rilevanti per consentire il controllo della censura.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di indicazione e deposito degli atti rilevanti nel giudizio di cassazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I maggiori importi accertati sono stati correttamente ricondotti ai redditi di capitale, in mancanza di idonea documentazione contabile contraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente principale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, l'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta del tutto il provvedimento sulla domanda o eccezione; non vi è vizio se la questione è stata decisa implicitamente o espressamente con il rigetto della pretesa.
  • Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale a favore dell'erario: non spettano all'Ufficio la prova della riferibilità di ogni movimentazione a operazioni imponibili, mentre grava sul contribuente un onere probatorio analitico e specifico per ciascuna operazione contestata.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie è un presupposto di legittimità del procedimento, ma la sua mancata esibizione al contribuente non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati; occorre allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo o un'incidenza sul risultato finale dell'accertamento.
  • In cassazione, la censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo omesso, del suo riscontro negli atti, del momento processuale in cui fu discusso e, in caso di doppia conforme, delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • Un motivo di ricorso non è idoneo se si limita a denunciare in modo apodittico l'ingiustizia della decisione o a sollecitare una nuova valutazione del merito, senza una critica specifica e autosufficiente delle ragioni poste a base della sentenza impugnata.
  • I maggiori importi rinvenuti sui rapporti bancari del contribuente possono essere ricondotti ai redditi di capitale anche in via implicita, quando manchi documentazione contabile idonea a dimostrarne diversa natura o l'assenza di percezione reddituale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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