Cassazione Civile, Ordinanza n. 06775/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di inserimento di una docente, in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, con riferimento al triennio 2014-2017 e ai fini dell'immissione in ruolo. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che, nonostante il valore abilitante del diploma magistrale, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avesse precluso nuovi inserimenti, salvo categorie espressamente derogate dal legislatore. Nel ricorso per cassazione la docente deduceva, con undici motivi, la violazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento, delle norme sulla prescrizione e decadenza, dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in forma specifica, delle norme sulla motivazione, degli artt. 1223 e 2058 c.c. e dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, oltre a profili di giudicato, diritto UE e interpretazione dell'art. 15, comma 7, d.P.R. 323/1998. Sosteneva in sintesi che il diploma magistrale fosse titolo sufficiente per l'inserimento, che il diritto potesse essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione e che la mancata domanda originaria non ostasse all'inserimento "ora per allora" a titolo di risarcimento in forma specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione ex art. 384, comma 2, c.p.c. Ha ritenuto infondati unitariamente tutti i motivi perché la decisione di merito era conforme al principio già affermato dalla propria giurisprudenza di legittimità e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dalla legge n. 296/2006. La Corte ha richiamato il significato della clausola di salvaguardia della legge finanziaria 2006, l'inidoneità del decreto ministeriale annullato dal Consiglio di Stato a produrre effetti erga omnes tali da fondare un diritto soggettivo all'iscrizione, l'assenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine rilevante in questa sede e l'insussistenza di un contrasto con il diritto dell'Unione europea. Ha inoltre osservato che la questione della tempestività della domanda e del risarcimento in forma specifica restava assorbita dalla mancanza del diritto sostanziale all'inserimento. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni intimate non si sono costituite; è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, lett. c), L. 296/2006
graduatorie ad esaurimento
la norma ha chiuso definitivamente l'accesso alle graduatorie, salvando solo gli inserimenti espressamente previsti per categorie tassative; non consente un nuovo inserimento del diplomato magistrale non già incluso prima della trasformazione.
art. 15, comma 7, d.P.R. 323/1998
valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare
riconosce il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ma non basta, da solo, a fondare il diritto all'inserimento nelle GAE.
richiamato nel quadro normativo relativo al titolo abilitante e ai precedenti concorsi/graduatorie.
D.M. 10 marzo 1997
richiamato nel quadro normativo relativo al valore abilitante del diploma magistrale.
conferma la chiusura delle graduatorie ad esaurimento e non consente nuovi inserimenti fuori dalle ipotesi tassative.
ulteriore conferma del carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento.
invocato dal ricorrente per sostenere la permanenza dell'azione finché perdura l'inadempimento, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'inesistenza del diritto sostanziale.
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione ordinaria decennale; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole per la mancanza del diritto all'inserimento.
dedotto nel motivo sulla prescrizione/decadenza; la Corte ha escluso che la questione mutasse l'esito per difetto del diritto sostanziale.
invocato per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in forma specifica; la Corte ha ritenuto la censura assorbita o comunque infondata perché manca il diritto all'inserimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
dedotto per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, confermando il rigetto della domanda.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione e comunque non decisiva la censura.
invocato per il risarcimento del danno; non conduceva all'accoglimento della domanda in mancanza del diritto sostanziale.
richiamato per il risarcimento in forma specifica; la Corte ha escluso che potesse essere ordinato l'inserimento nelle graduatorie in assenza del relativo diritto.
dedotto nel motivo sul risarcimento in forma specifica e sulla tutela del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.
richiamato in relazione al giudicato; la Corte ha escluso la formazione di un giudicato idoneo a precludere la diversa qualificazione giuridica della questione.
invocato insieme ad altre norme per sostenere l'efficacia erga omnes dell'annullamento amministrativo; la Corte ha negato che ciò fondasse il diritto all'inserimento.
art. 6 CEDU
dedotto a sostegno dei profili di tutela giurisdizionale effettiva; non è stato ritenuto violato.
artt. 47 e 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati per sostenere l'effettività della tutela e la libertà di iniziativa; la Corte ha escluso rilevanza decisiva.
clausola 5 Accordo quadro direttiva 1999/70/CE
la Corte ha escluso il contrasto perché le graduatorie di istituto/circolo erano il canale per le supplenze temporanee e non vi era, per questa ragione, un abuso rilevante da sanzionare con l'inserimento in GAE.
direttiva 2005/36/CE, artt. 3 e 4
richiamata per sostenere il riconoscimento delle qualifiche professionali, ma la Corte ha escluso che essa imponesse l'inserimento nelle GAE a prescindere dalla disciplina interna di accesso.
art. 6, par. 2, TUE
dedotto per i profili eurounitari; la Corte ha escluso che il diritto UE impedisse agli Stati membri di fissare i requisiti di accesso all'impiego senza discriminazioni per cittadinanza.
Regolamento CEE n. 1612/1968
richiamato per la libera circolazione dei lavoratori; la Corte ha escluso una violazione, mancando discriminazione fondata sulla cittadinanza.
artt. 12 e 39 CE
dedotti in relazione alla libera circolazione; la Corte non ha ravvisato contrasto con la decisione impugnata.
consente la conferma della sentenza impugnata con diversa motivazione.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.
norme sul rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ha fondato l'atto di presa d'atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento non basta, di per sé, a fondare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento quando la disciplina primaria abbia chiuso l'accesso alla platea dei nuovi inserimenti.
- La clausola di salvaguardia prevista dalla legge che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento va interpretata restrittivamente: preserva solo le posizioni espressamente salvate dal legislatore e non estende l'accesso a categorie non incluse.
- L'annullamento giurisdizionale di un decreto ministeriale non produce automaticamente un giudicato utile a fondare un diritto soggettivo all'iscrizione se la pretesa è comunque incompatibile con la disciplina primaria applicabile.
- La domanda di risarcimento in forma specifica presuppone l'esistenza del diritto sostanziale leso: se manca il diritto all'inserimento, non può ordinarsi l'iscrizione "ora per allora".
- Le censure di prescrizione, decadenza, omessa pronuncia e motivazione non sono decisive quando la decisione dipende in via assorbente dall'inesistenza del diritto azionato.
- Il diritto dell'Unione europea non impedisce agli Stati membri di stabilire requisiti di accesso all'impiego pubblico, purché non vi sia discriminazione fondata sulla cittadinanza.
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