Cassazione Civile, Ordinanza n. 06755/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità retributive rimaste insolute. In primo grado il decreto ingiuntivo era stato revocato; la decisione era stata confermata in appello, con motivazione parzialmente diversa. La Corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che i crediti fossero sorti alle dipendenze di una società cooperativa non dichiarata fallita né insolvente, e che non fosse sufficiente un accordo di accollo con un consorzio poi fallito; dall'altro, ha osservato che, anche ipotizzando la validità dell'accordo verso INPS e fallimento, non era stato provato il mancato pagamento da parte del debitore principale di almeno due rate consecutive del piano di pagamento. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 324, 112, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame, per avere la Corte richiesto una prova non dovuta circa il mancato pagamento di due rate del piano; (2) violazione del giudicato, per non avere valorizzato l'ammissione al passivo che attestava un credito superiore a due rate; (3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame, per non avere considerato che il pagamento del TFR da parte dell'INPS avrebbe implicitamente riconosciuto il diritto anche alle ultime tre mensilità; (4) violazione degli artt. 324, 112, 115, 116 e 437 c.p.c. e omesso esame, per non avere considerato che l'INPS non aveva contestato il mancato adempimento del verbale di conciliazione; (5) violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c., per l'omessa pronuncia sulla censura relativa alle spese del giudizio di opposizione e per la conseguente condanna alle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo inammissibili o infondati i profili di censura relativi ai presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia e al preteso riconoscimento implicito dell'obbligo da parte dell'INPS. In particolare, ha affermato che la sentenza d'appello era sorretta anche da una ratio autonoma e non censurata, relativa al difetto dei presupposti soggettivi dell'obbligazione previdenziale, poiché i crediti erano stati maturati alle dipendenze di un soggetto diverso da quello poi fallito e non insolvente; tale ratio non era stata specificamente attaccata, con conseguente inammissibilità delle censure volte a colpire le ulteriori argomentazioni. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che le prestazioni previdenziali nascono ex lege e l'ente può assumere in giudizio una diversa posizione, non essendo vincolato da precedenti atti, sicché il pagamento del TFR non implica riconoscimento automatico anche del diritto alle ultime mensilità. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla censura relativa alle spese del giudizio di opposizione, omessa pronuncia non esclusa dalla declaratoria di assorbimento. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla stabilità del giudicato formale, invocata nei motivi del ricorso e nel ragionamento sulla ratio non censurata
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all'omessa pronuncia sulla questione delle spese
richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate per la valutazione delle prove e dei fatti di causa
richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove dedotte nel ricorso
richiamato nel quinto motivo con riferimento al giudizio del lavoro e al devolutum in appello, in relazione alla dedotta omessa considerazione di fatti non contestati
richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
richiamato in tema di compensazione o regolamentazione delle spese di lite
indicata quale legge istitutiva del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, rispetto al quale era stata chiesta la prestazione
citato solo indirettamente nel richiamo al "rapporto obbligatorio" e alla legge del rapporto; non costituisce la ratio della decisione
richiamato implicitamente dal tema della prova dei presupposti della pretesa, ma non espressamente nel testo
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a giustificare il rigetto della domanda, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; l'omessa censura di una sola di esse rende inammissibili i motivi rivolti alle altre, perché la decisione resterebbe comunque ferma per la ragione non impugnata.
- Nel sistema delle prestazioni previdenziali, l'obbligazione dell'ente nasce ex lege al ricorrere dei presupposti previsti dall'ordinamento; perciò l'ente non è vincolato da precedenti atti o da comportamenti processuali incompatibili con una diversa posizione, dovendosi verificare in concreto la sussistenza dei presupposti legali della prestazione.
- Il pagamento di una parte del credito da parte dell'ente previdenziale non comporta, di per sé, riconoscimento automatico del diritto a ulteriori poste creditorie: ogni voce va scrutinata separatamente in base ai presupposti specifici fissati dalla disciplina applicabile.
- La dichiarazione di assorbimento di un motivo non esclude la censura di omessa pronuncia quando il motivo assorbito attiene a una questione autonoma e decisiva che la sentenza avrebbe dovuto comunque esaminare; in tal caso l'omissione può integrare vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in relazione all'esito complessivo e alle questioni effettivamente decise; la statuizione sulle spese può essere cassata se il giudice omette di pronunciarsi su un motivo autonomo relativo alla distribuzione delle spese stesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06737/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06743/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06751/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06752/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06757/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06758/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →