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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06751/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, chiedevano l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per la scuola dell'infanzia e primaria, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel piano straordinario di immissione in ruolo. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avesse chiuso definitivamente l'accesso a nuovi inserimenti, salvo categorie espressamente previste, e che il diploma magistrale non potesse giustificare l'accesso richiesto nei termini dedotti. Con il ricorso per cassazione i docenti deducevano: 1) violazione dell'art. 1, commi 605 e 607, l. n. 296/2006 e delle preleggi, sostenendo che la norma andasse interpretata in funzione della salvaguardia del precariato storico e non per escludere chi fosse già abilitato; 2) violazione di numerose norme interne e principi eurounitari, sostenendo che il diniego del Ministero e gli atti amministrativi illegittimi avessero impedito la presentazione della domanda e che il giudice avrebbe dovuto riconoscere il diritto all'inserimento, anche alla luce dell'annullamento parziale del D.M. n. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato; 3) richiesta subordinata di rimessione della questione di legittimità costituzionale di alcune norme che avevano chiuso le GAE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito, ma con diversa motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. In particolare ha ribadito il proprio orientamento, conforme all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e a precedenti della stessa Cassazione, secondo cui il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, l. n. 296/2006. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la clausola di salvaguardia non amplia la platea dei soggetti legittimati all'inserimento nelle GAE e che l'annullamento del decreto ministeriale non consente di fondare un diritto soggettivo all'iscrizione in assenza di base legislativa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché il ricorso per cassazione non può essere utilizzato solo per sollecitare la rimessione di una questione di costituzionalità. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 605 e 607, L. n. 296/2006

    La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha chiuso l'accesso a nuovi inserimenti, salvo le categorie espressamente salvate dalla legge; la clausola di salvaguardia non attribuisce un nuovo diritto all'iscrizione a chi non vi rientrava già.

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998

    Il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 conserva valore legale e abilitante all'insegnamento, ma ciò non basta, da solo, per l'inserimento nelle GAE.

  • art. 197 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato come base del quadro normativo previgente in tema di abilitazione e graduatorie.

  • D.M. 10 marzo 1997

    Richiamato nel quadro normativo sul valore abilitante del diploma magistrale.

  • art. 9, D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011

    Norma successiva che ribadisce il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 14, D.L. n. 216/2011 conv. in L. n. 14/2012

    Ulteriore conferma legislativa del carattere chiuso delle graduatorie.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione conforme alla ratio legis; la Corte la esclude perché la lettura proposta contrasta con il dato letterale e sistematico.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di irretroattività; la Corte ritiene non fondato il rilievo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro di eguaglianza; la Corte non ravvisa violazione.

  • artt. 2, 3, 4, 51, 97 Cost.

    Parametri prospettati per la questione di legittimità costituzionale, non ritenuta ammissibile nel ricorso.

  • artt. 1366, 1374, 1375 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione secondo buona fede e integrazione del contratto/rapporto; la Corte non li ritiene decisivi.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per sostenere che il diritto sarebbe stato esercitabile solo dopo il mutamento del quadro amministrativo; la Corte non accoglie la tesi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Cassazione di confermare la decisione impugnata con diversa motivazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni delle precedenti decisioni conformi.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato in tema di rinvio pregiudiziale, escluso perché non emergeva una reale questione interpretativa necessaria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare che l'effetto del giudicato torna a operare secondo la regola generale rispetto ai profili non coperti dall'annullamento amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La clausola normativa che "fa salvi" determinati inserimenti in una graduatoria a regime chiuso non può essere letta come fonte di un nuovo e generalizzato diritto all'iscrizione, ma solo come salvaguardia di posizioni già rientranti nella platea espressamente protetta dal legislatore.
  • Il possesso di un titolo abilitante, quando la disciplina primaria abbia ormai precluso l'accesso alla graduatoria, non basta di per sé a fondare il diritto all'inserimento: occorre una specifica base legislativa che consenta quell'accesso.
  • L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo che disciplina le procedure di aggiornamento non produce, di per sé, un diritto soggettivo all'iscrizione quando la pretesa sia incompatibile con la normativa primaria vigente.
  • Il diniego amministrativo di una domanda non può trasformarsi automaticamente in un impedimento giuridico idoneo a giustificare la mancata tempestiva attivazione del soggetto, se la base legale del diritto non sussiste.
  • Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando sia diretto soltanto a sollecitare la rimessione di una questione di legittimità costituzionale, poiché la valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza spetta al giudice del processo.
  • La Cassazione può rigettare la domanda anche adottando una motivazione diversa da quella del giudice di merito, purché resti fermo il medesimo dispositivo e non sia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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