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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06737/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’assunzione di un lavoratore da parte della società con contratto a tempo determinato stipulato il 15 settembre 2008. Il giudice di merito ha ritenuto nullo il termine apposto al contratto perché la causale indicata nel contratto (“picco di lavoro” connesso all’introduzione di un nuovo sistema informatico SAP) non sarebbe stata trasparente, veritiera ed effettiva: in particolare, il lavoratore aveva già operato per 18 mesi sul sistema SAP con contratti di somministrazione e, dopo una fase iniziale, era stato adibito a mansioni ordinarie amministrative e contabili, non collegate a esigenze temporanee. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 437 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente invertito l’onere della prova e che, comunque, la motivazione sarebbe contraddittoria e illogica perché il contratto giustificava il termine sia per le esigenze connesse al SAP sia per il picco di lavoro conseguente; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 18 d.l. n. 112/2008, in relazione all’art. 97 Cost., sostenendo l’inammissibilità della conversione del rapporto a tempo indeterminato per la natura sostanzialmente pubblica dell’ente datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il consolidato orientamento richiamato, il datore di lavoro deve indicare nel contratto a termine in modo specifico e circostanziato le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive e, una volta contestata la legittimità del termine, deve anche provarne la sussistenza; la Corte d’appello si è attenuta a tale principio, accertando in fatto la non veridicità e non effettività della causale. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché miravano a una diversa ricostruzione del contratto e delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non risultando allegato che la censura fosse stata proposta in appello e non contenendo la sentenza impugnata alcun riferimento alla stessa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    impone al datore di lavoro l’onere di indicare nel contratto a termine in modo circostanziato e puntuale le ragioni giustificative, per garantire trasparenza, veridicità e immodificabilità della causale; in caso di contestazione, il datore deve provarne la sussistenza.

  • art. 2697 c.c.

    non opera nel senso prospettato dalla ricorrente; una volta contestata la legittimità del termine, grava sul datore di lavoro la prova della legittimità dell’apposizione del termine.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata respinta perché il giudice di merito ha valutato le prove senza inversione dell’onere probatorio.

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    invocato per negare la conversione del rapporto per la natura pubblica del datore, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità.

  • art. 97 Cost.

    richiamato in collegamento con la disciplina delle società a partecipazione pubblica, senza esame di merito per l’inammissibilità della censura.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    base della condanna al pagamento di una indennità onnicomprensiva commisurata a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, confermata in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla distrazione delle spese, negata perché in presenza di più difensori occorre l’attestazione che nessuno abbia riscosso gli onorari oggetto di richiesta.

Massime di principio

  • Nel contratto a tempo determinato il datore di lavoro deve indicare la causale in modo specifico, circostanziato e verificabile, così da rendere controllabile la reale connessione tra durata temporanea della prestazione ed esigenze aziendali.
  • Se la legittimità del termine viene contestata, incombe sul datore di lavoro la prova della sussistenza in concreto delle ragioni giustificative apposte nel contratto, trattandosi di requisito di legittimità del termine stesso.
  • La verifica della specificità e della effettività della causale, nonché l’interpretazione del contratto e dei documenti richiamati, appartengono al giudice di merito e non sono liberamente rivalutabili in cassazione.
  • Le censure che sollecitano una diversa ricostruzione del fatto o delle prove testimoniali sono inammissibili in sede di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che il ricorrente dimostri specificamente di averle già dedotte e indichi l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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